Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine485-487

Page 485

@PRETURA PENALE DI GENOVA Ord. di rinvio 2 dicembre 1998. Est. Carpanini - Imp. Morea

Strade - Autostrade - Carreggiate, rampe e svincoli autostradali - Manovra di sorpasso lungo uno svincolo interno al casello - Trattamento sanzionatorio - Disparità di trattamento - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi primo, lett. a), diciannovesimo e ventiduesimo, nuovo c.s., nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli. (Nuovo c.s., art. 176) (1).

    (1) V. analoga questione sollevata con ordinanza di rinvio Pret. pen. Genova 6 aprile 1998, in questa Rivista 1998, 844, alla cui ampia nota si rinvia.

(Omissis). - In seguito a tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, il Gip presso la Pretura di Genova emetteva decreto di citazione nei confronti di Morea Edoardo contestando il reato di cui all'art. 176, comma 1, lett. a) e comma 19 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per aver percorso la carreggiata o parte di essa in area autostradale, in senso di marcia opposto a quello consentito e, precisamente, nella autostrada A12, nello svincolo del casello di Recco.

All'udienza del 2 dicembre 1998 il pretore, rilevava d'ufficio l'illegittimità costituzionale della citata norma e pronunciava la presente ordinanza.

La questione già sollevata su eccezione della difesa da questo stesso pretore nel processo pendente davanti alla Pretura circondariale di Genova contro Ravaglia Marco, appare rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Quanto alla rilevanza si osserva;

Il Marea è stato notato dalla polizia stradale mentre effettuava un sorpasso nel rettilineo esistente nello svincolo interno del casello autostradale di Recco, in quel tratto cioè dello svincolo stesso che si percorre in uscita prima di raggiungere il casello.

La condotta ascritta al Morea, quindi, non può che essere giudicata applicando l'art. 176 c.s. che sanziona con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi, la condotta di chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

La questione, quindi, è senz'altro rilevante nel presente processo.

Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva;

La citata norma appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo, in quanto riserva un trattamento uguale a situazioni differenti e, nello stesso tempo, attribuisce rilevanza penale, sanzionando in modo anche piuttosto pesante, comportamenti che sono sostanzialmente assimilabili ad altri che, nell'ambito dello stesso codice della strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative e neppure di rilevante entità.

Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza di una sanzione e della sua proporzione alla gravità del fatto, impone infatti che a comportamenti analoghi sia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT