II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine779-780

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@GIUDICE DI PACE DI FIRENZE Ord. di rinvio 10 marzo 1999. Est. Artale - Doretti c. Soc. Toro Assicurazioni ed altri

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Esclusione relativamente ai danni a cose appartenenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti dell'assicurato, anche nell'ipotesi di non convivenza a carico - Disparità di trattamento rispetto alla garanzia per danni alle persone estesa con sentenza della Corte n. 188/1991 ai predetti soggetti - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge n. 990 del 1969 laddove esclude (ovvero ove interpretato nel senso di escludere) dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, in relazione al danno a cose, il coniuge, gli ascendenti e discendenti nella ipotesi in cui non convivano né siano a carico del responsabile. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4) (1).

    (1) Nel senso che, in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 4, lett. b), legge n. 990 del 1969, mentre i parenti e gli affini dell'assicurato sono esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria quando convivono o siano a carico dell'assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso, v. Cass. civ. 10 settembre 1986, n. 5527, in questa Rivista 1986, 691. L'importante pronuncia Corte cost. 2 maggio 1991, n. 188 trovasi pubblicata per esteso ivi 1991, 377.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto ritualmente introdotto, Doretti Laura conveniva in giudizio i predetti soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni seguiti ad un sinistro stradale verificatosi il 2 gennaio 1997 in Firenze;

Si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni Spa contestando il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni a cose lamentati, poiché l'art. 4 della legge 990/69 esclude il diritto invocato, laddove i terzi danneggianti siano legati da vincoli parentali di ascendenza o discendenza;

Controdeduceva l'attrice sostenendo che la questione su cui si incentra la controversia in esame, concerne esclusivamente la compatibilità (o meno) con la Costituzione, di una lettura dell'art. 4, legge 990/1969 che pretenda di limitare la tutela assicurativa degli ascendenti e discendenti dell'assicurato - nella ipotesi di danni alle cose - in base al semplice rapporto di parentela, senza necessità di...

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