Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine781-782

Page 781

@TRIBUNALE DI MILANO Ord. di rinvio 2 luglio 1999. Pres. Anzani - Albertoni c. Cadamosti.

Danni per ritardata restituzione della cosa locata - Risarcimento - Corresponsione della maggiorazione del venti per cento del canone - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, L. 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui forfetizza nella misura del venti per cento del canone dovuto all'epoca della cessazione del contratto di locazione il pregiudizio sofferto dal locatore a causa della mancata restituzione dell'immobile. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1).

    (1) Identica questione di costituzionalità è stata sollevata da Pret. Napoli 29 aprile 1999, in questa Rivista 1999, 579. Con ordinanza 15 gennaio 1999, ivi 1999, 297, il Pretore di Roma ha escluso che si ponga una questione di costituzionalità nei giudizi in corso, ritenendo non applicabile agli stessi l'art. 6 della L. 431/98 in virtù del disposto dell'art. 14, comma quinto, stessa legge. Con sentenza 29 aprile 1999, ivi 1999, 634, il Tribunale di Milano ha invece ritenuto la forfetizzazione del danno non in contrasto con i parametri costituzionali per la ritenuta natura transitoria delle disposizioni dell'art. 6 L. 431/98. In dottrina, sui profili di possibile incostituzionalità della norma di cui trattasi, cfr. N. SCRIPELLITI, Le nuove norme sul rilascio degli immobili ad uso abitativo, ivi 1998, 801.


(Omissis). - Perdurando l'occupazione di un appartamento sito in Milano, via Crivelli n. 6, da parte della conduttrice Ines Cadamosti Crespi, pur dopo la scadenza del contratto al 31 dicembre 1982 e la pronuncia giudiziale di rilascio, dopo innumerevoli accessi dell'ufficiale giudiziario, nel luglio 1996 la proprietaria Clara Sestilli chiese il risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.

L'adito Pretore di Milano, nel contraddittorio fra le parti, applicò l'art. 1 bis L. 61/89 e pronunciò condanna della conduttrice a risarcire il danno nella misura del venti per cento del canone, respingendo la maggior domanda.

Di ciò si duole ora la Clara Sestilli, in sede di appello davanti a questo tribunale, chiedendo il ristoro del suo reale danno, una volta che il pretore ha fatto un'applicazione non corretta dell'art. 1 bis L. 61/89.

Nelle more del giudizio di appello è entrata in vigore la L. 431/98, il cui art. 6 disciplina la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT