Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine579-582

Page 579

@PRETURA DI NAPOLI Ord. di rinvio 29 aprile 1999. Est. Suriano - Fiengo c. Triola.

Danni per ritardata restituzione della cosa locata - Risarcimento - Corresponsione della maggiorazione del venti per cento del canone - Esonero del conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 c.c. - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma sesto, L. 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., una volta corrisposta la maggiorazione del venti per cento della misura del canone pagato all'epoca di cessazione del contratto, così come aumentato dall'applicazione degli aggiornamenti Istat. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1).

    (1) Sui profili di possibile incostituzionalità con riferimento all'indennità di occupazione e all'art. 6, comma sesto, L. n. 431/1998, v. N. SCRIPELLITI, Le nuove norme sul rilascio degli immobili ad uso abitativo, in questa Rivista 1998, 801. Ritiene improponibile la questione di costituzionalità di cui trattasi, in virtù della «transitorietà» dell'art. 6 precitato, Trib. Milano 29 aprile 1999, ivi 1999, 634.


(Omissis). - Con atto notificato il 2 aprile 1997, Raffaele Fiengo, già conduttore dell'immobile sito in Napoli alla via Lieti a Capodimonte n. 51/G, rilasciato il 10 settembre 1996, conveniva innanzi a questo pretore la locatrice Clementina Triola per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, nella L. 21 febbraio 1989, n. 61, al rimborso delle spese di trasloco e degli oneri sopportati, nonché al risarcimento dei danni subiti per non aver adibito l'immobile ad abitazione propria, così come dichiarato per accellerare le operazioni di sfratto.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Triola, impugnando la domanda avanzata da controparte, della quale chiedeva il rigetto. Inoltre, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale, per sentir condannare il Fiengo al risarcimento, tra l'altro, dei danni conseguenti al ritardo nella consegna dell'appartamento (la cui locazione era stata dichiarata cessata il 4 ottobre 1990, con esecuzione fissata in pari data), danni quantificati nell'importo di circa lire 900.000 per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'immobile, quale differenza tra il canone effettivamente corrisposto dal conduttore e quello di mercato, pari, secondo l'assunto della Triola, a lire 1.400.000.

Entrata in vigore la L. 9 dicembre 1998, n. 431, recante la riforma della disciplina sulle locazioni abitative, la convenuta Triola sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della L. 431/98, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., «per violazione del principio di uguaglianza, del diritto d'azione e del diritto risarcitorio quale contenuto del diritto di proprietà».

Osservato che:

la norma impugnata definisce l'entità dei corrispettivi dovuti dal conduttore qualora cessato de iure il contratto, a causa delle sospensioni della esecuzione o della graduazione degli sfratti, dovute a disposizioni precedenti o alle disposizioni della stessa L. n. 431/98, sia impossibile (o sia stato impossibile) al locatore porre in esecuzione il titolo esecutivo al rilascio;

il richiamo operato dalla disposizione in esame a normative previgenti va interpretato nel senso che il legislatore ha voluto regolare la misura della c.d. indennità di occupazione anche per il passato, e ciò nell'evidente intento di risolvere i frequenti contrasti giurisprudenziali in ordine all'entità del corrispettivo dovuto in favore del locatore ex art. 1591 c.c., operando retroattivamente una limitazione del risarcimento del danno da ritardata consegna dell'immobile locato in una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con gli aggiornamenti in ragione del 75% della variazione dell'indice Istat verificatasi nell'anno precedente, e con l'ulteriore maggiorazione del 20% sull'importo come aggiornato;

l'art. 14, quinto comma, della L. n. 431/98, stabilendo, per il periodo transitorio, il principio dell'ultrattività delle previgenti norme in materia di locazione «ai giudizi in corso» alla data del 30 dicembre 1998, e non «nei giudizi in corso», sembra, come affermato dai primi commentatori della nuova disciplina, riferirsi alle sole regole procedurali, di talché essa non impedisce l'applicabilità della disposizione impugnata anche nella controversia in esame, nonostante la pendenza della stessa alla data dell'entrata in vigore della riforma;

la risoluzione dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della L. n. 431/98 sollevata dalla Triola si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia in esame, avendo la convenuta - attrice in riconvenzionale - richiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno da ritardata consegna ex art. 1591 c.c. in misura chiaramente superiore a quella derivante dall'applicazione della suindicata disposizione;

vi sono sufficienti ragioni per dubitare della legittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., una volta corrisposta la maggiorazione del 20% della misura del canone pagato all'epoca di cessazione del contratto, così come aumentato dall'applicazione degli aggiornamenti Istat;

l'art. 1591 c.c...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT