Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine61-62

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@GIUDICE DI PACE DI LECCE Ord. di rinvio 23 dicembre 1998. Est. Mazzotta - Rossetti c. Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi.

Consorzi - Di bonifica - Controversie - Competenza - Determinazione - Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c. - Sentenza n. 9493 della Corte di cassazione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, c.p.c. nell'interpretazione estensiva che, con riferimento all'espressione «imposte e tasse», è stata fornita dalla Corte di cassazione con sentenza 23 settembre 1998, n. 9493; conseguentemente non è altresì infondata, in riferimento ai medesimi articoli, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 c.p.c. nell'interpretazione restrittiva che escluderebbe la competenza del giudice di pace a decidere in materia di contributi di bonifica. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9) (1).

    (1) L'importante pronuncia Cass., sez. un., 23 settembre 1998, n. 9493, trovasi pubblicata in questa Rivista 1998, 521.


(Omissis). - Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1998 il signor Rossetti Ottavio conveniva davanti al Giudice di pace di Lecce il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir dichiarare che l'immobile di proprietà dell'istante, gravato dell'onere di cui alle prodotte cartelle esattoriali, non è assoggettabile al contributo di bonifica preteso e riscosso dal consorzio convenuto.

Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo eccepiva l'incompetenza per materia al giudice di pace, essendo invece competente il tribunale, avendo i contributi consortili natura di entrate «tributarie» perché assimilabili alle «imposte e tasse» di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c.

In pendenza della lite innanzi descritta le sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e affermato la competenza del tribunale, ex art. 9, secondo comma c.p.c. sul presupposto che i detti contributi sono qualificabili come «prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore è diverso dall'amministrazione finanziaria», e quindi di competenza del tribunale.

1) Tale assunto contrasta in modo evidente con quanto statuito, sul punto, dalla Ecc.ma Corte costituzionale, massimo organo di legittimità, solo pochi mesi prima, con la sentenza n. 26 del 23 febbraio 1998, nella quale...

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