Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@PRETURA CIVILE DI GENOVA Ord. di rinvio 2 agosto 1999. Est. Merlo - Soc. Tecnospeedy c. Prefetto di Genova

Carico - Tolleranza - Trasporti eccezionali - Inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sospensione della validità della carta di circolazione - Applicazione automatica - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 92, e successive modifiche, nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18. (Nuovo c.s., art. 10) (1).

    (1) In generale, in tema di trasporto eccezionale, cfr. Cass. civ. 2 aprile 1996, n. 3069, in questa Rivista 1996, 743 e Cass. civ. 4 novembre 1992, n. 11971, ivi 1993, 315.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con verbale in data 30 giugno 1998 della polizia stradale veniva applicata sanzione amministrativa a carico della ditta «Tecnospeedy» Srl per violazione della norma di cui all'art. 10, comma 19 del codice della strada per aver effettuato con il veicolo di sua proprietà un trasporto eccezionale in difformità rispetto allo schema di carico.

La violazione comportava sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie del ritiro della patente al conducente e la sospensione della carta di circolazione del veicolo, che venivano immediatamente applicate in via cautelare.

Espletata la procedura di ricorso amministrativo davanti alla prefettura, la ditta ricorrente opponeva, con il rito speciale di cui alla legge n. 689/1981 davanti a questo pretore, il provvedimento prefettizio che confermava il verbale di accertamento.

Parte ricorrente, non contestando in fatto il contenuto del verbale della polizia, formulava, nei termini si dirà oltre, questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Tale questione sembra non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La norma impugnata (art. 10, codice della strada) prevede che «dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi secondo le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI».

La norma citata, pertanto, mette sullo stesso piano, in particolare, per quanto interessa nella fattispecie concreta all'esame, ai fini della irrogazione della grave sanzione della sospensione della carta di circolazione del veicolo, le diverse ipotesi contemplate nei commi 18, 19, 21 e 22 dello stesso articolo.

Ponendo a confronto il comportamento previsto e sanzionato dal comma 18 del citato art. 10, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con quello previsto e sanzionato dal comma 19 dello stesso articolo appare evidente la sostanziale differenza e non assimilabilità dei due comportamenti, in particolare sotto il profilo della diversa portata lesiva che gli stessi hanno rispetto ai beni giuridici che l'articolo citato, nel suo complesso, intende tutelare.

Il comma 18 prescrive che «chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7 del presente articolo, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione a lire quattro milioni».

Il comma 19, a sua volta, prescrive «chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

Dal confronto della lettura delle due disposizioni appare subito evidente che il legislatore, nel sanzionare le due differenti condotte, sotto il profilo della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare, ha tenuto ben presente la diversa potenzialità offensiva delle stesse comminando, infatti, una sanzione pecuniaria di ben maggiore gravità, tanto nel minimo quanto nel massimo, nell'ipotesi di violazione del comma 18, cioè in relazione alla condotta di colui che esegue un trasporto eccezionale senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione.

Tale scelta del legislatore appare del tutto giustificata e razionale, avendo presente la finalità propria della disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e della effettuazione dei trasporti in condizione di eccezionalità, vale a dire la tutela dei beni giuridici rappresentati dalla conservazione e stabilità del patrimonio stradale, inteso come sovrastrutture e manufatti, e dalla sicurezza della circolazione.

È pacifico, infatti, che la procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione comporta, da parte delle competenti autorità, la specifica valutazione, così come espressamente indicato del comma 10 del citato articolo, proprio della compatibilità del progettato trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Ne consegue che la condotta di colui che effettua il trasporto senza avere ottenuto la relativa autorizzazione, sia per non averla mai richiesta, sia perché la stessa non gli è stata rilasciata, costituisce l'ipotesi obiettivamente più grave di violazione della disciplina relativa ai trasporti eccezionali, nonché la forma più grave di danno, o, quanto meno, di messa in pericolo, dei beni oggetto della tutela normativa.

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Anche sotto il profilo soggettivo, inoltre, la violazione del comma 18 è, indubbiamente, la più grave tra quelle possibili, in quanto colui che trasgredisce tale disposizione dimostra la sua volontà di sottrarre il trasporto eccezionale ad ogni preventivo controllo di compatibilità con le esigenze di tutela del patrimonio stradale e di sicurezza della circolazione, se non addirittura la sua consapevolezza di eseguire il trasporto in condizioni tali da arrecare effettivo danno, ovvero da costituire concreto pericolo, per i beni giuridici tutelati dalla norma.

Ben diversa, oggettivamente, è la ipotesi contemplata dal comma 19 dell'articolo in esame, il quale sanziona la mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione regolarmente concessa.

Lo stesso legislatore, come sopra ricordato, dimostra di aver ben presente la differente e minore gravità di tale ultima ipotesi rispetto a quella prevista dal comma precedente, laddove per la violazione del comma 19 fissa il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa irrogabile in una misura che resta inferiore a quella prevista quale minimo per la violazione del comma 18.

Del resto la condotta di colui che esegua un trasporto eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nella ottenuta autorizzazione appare obiettivamente, sia pure nelle varie possibilità nelle quali può estrinsecarsi, molto meno grave di quella prevista dal comma 18 dell'articolo citato, in quanto il trasporto è stato effettivamente sottoposto, ai fini della richiesta autorizzazione, al vaglio di compatibilità con le esigenze di conservazione del patrimonio stradale e di sicurezza della circolazione, così come previsto dal comma 10, vaglio concluso con esito positivo, tanto da comportare il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Si deve evidenziare, inoltre, che la violazione del comma 19 può sostanziarsi, addirittura, nell'inosservanza di prescrizioni meramente...

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