II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine737-738

Page 737

@GIUDICE DI PACE DI CEVA Ord. di rinvio 27 aprile 2000. Est. Borsarelli - Fornaciari (avv. Bertolino) c. Ministero delle Finanze (Avv. distr. Stato)

Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici - Danni a persone o cose cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità dello Stato ex art. 2052 c.c. - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c. nella parte in cui non prevede una eguale responsabilità dello Stato per i danni cagionati dalla fauna selvatica. (C.c., art. 2052) (1).

    (1) Quali espressione dell'orientamento secondo cui, posta l'appartenenza di tutti gli animali selvatici al patrimonio indisponibile dello Stato, deve ammettersi la responsabilità della P.A., ex art. 2052 c.c., v. Trib. civ. Perugia 11 dicembre 1995, in Foro it. 1997, I, 315; Pret. civ. Reggio Emilia 4 novembre 1993, in questa Rivista 1994, 42; Pret. civ. Cosenza 5 luglio 1988, in Foro it. 1988, I, 3629 e Pret. civ. Ceva 28 agosto 1988, in Giur. agr. it. 1990, 110. Nel senso, invece, che i danni cagionati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ex art. 2052 c.c., ma solo alla stregua dei principi generali di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., v. Cass. civ. 15 marzo 1996, n. 2192, in Arch. civ. 1997, 98; Cass. civ. 12 agosto 1991, n. 8788, in Rep. La Tribuna 1993, 1601 e Trib. civ. Firenze 13 maggio 1994, in questa Rivista 1995, 46.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione in data 8 gennaio 2000 il sig. Fornaciari Alessandro evocava avanti il Giudice di pace di Ceva il Ministero delle finanze, al fine di sentirlo dichiarare tenuto e quindi condannare al risarcimento dei danni tutti subiti in occasione di un sinistro occorso in data 4 luglio 1999, in località Braia del comune di Sale Langhe.

Secondo la narrativa attorea, in tali circostanze di tempo e di luogo il sig. Fornaciari, alla guida del proprio motociclo Kawasaki targato AA95597, stava transitando sulla strada statale 661 con direzione Murazzano-Montezemolo, allorquando si era scontrato con un capriolo, che improvvisamente e repentinamente gli «si era parato davanti», rendendo pertanto inevitabile la collisione.

All'udienza del 10 marzo 2000 si costituiva in giudizio il Ministero delle finanze, contestando in toto le pretese avversarie, ed, in particolare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sull'asserito presupposto che l'amministrazione convenuta è «titolare di un mero diritto di proprietà, sulla fauna selvatica, ma è sprovvista di ogni potere di intervento effettivo, in quanto la legge n. 157/1992 ha... demandato gestione, tutela e controllo della stessa alle Regioni».

Indi, il giudice di pace adito, preso atto dell'eccezione pregiudiziale formulata dall'amministrazione convenuta, tratteneva la causa a riserva per la decisione della stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Rivelato che: il Ministero delle finanze...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT