Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine541-542

Page 541

@GIUDICE DI PACE DI MONCALVO Ord. di rinvio 21 aprile 2001. Est. Castagnone - Farello (avv. Ferraris) c. Prefettura di Asti.

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Procedimento sanzionatorio amministrativo previsto dal codice della strada - Durata - Principio di uguaglianza e ragionevolezza - Diritto di difesa - Principio del buon andamento della P.A. - Violazione - Questione rilevante di legittimità costituzionale.

È rilevante in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma secondo, nuovo c.s., così come modificato dal D.L. n. 391/1999 prima e dall'art. 68 L. n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) in seguito, laddove concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo in un termine superiore a quello concesso al cittadino. (Nuovo c.s., art. 204) (1).

    (1) Per una migliore comprensione della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe, si pubblica uno stralcio del ricorso introduttivo nella parte in cui sono meglio illustrate le ragioni addotte dal ricorrente a supporto dei dubbi di legittimità costituzionale.


    «... (Omissis). Questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, che estende il termine ex art. 204 comma 2 D.L.vo 285/92 da sessanta a centottanta giorni, nonché nella parte in cui fa salvi gli effetti dell'art. 2 del D.L. 391/99, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.


    Con il quarto comma dell'art. 68 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000), il Parlamento ha confermato la necessità, ravvisata e manifestata dal Governo mediante il D.L. 391/99, di estendere il termine sub art. 204 c.d.s. per la decisione del ricorso da parte del prefetto, da giorni sessanta a giorni centottanta, sicché, attualmente, il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dal codice stradale può avere il seguente svolgimento:


    - l'organo di polizia stradale, ha tempo, in virtù dell'art. 201 c.d.s., centocinquanta giorni per procedere alla contestazione non immediata della violazione;


    - preso atto dell'addebito, al destinatario della sanzione, ne sono concessi solamente sessanta per istruire le proprie difese;


    - ulteriori trenta (per un totale di centottanta) sono concessi al suddetto organo per trasmettere, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., il ricorso al prefetto;


    -...

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