Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@TRIBUNALE DI GENOVA Ord. di rinvio 26 aprile 2001. Est. Morello - Hilole Ahmed Moallim c. Filippini.

Canone - Superiore a quello equo - Diritto del locatario alla restituzione della differenza tra canone pattizio e quello legale - Limitazione ai soli casi in cui il contratto di locazione sia risolto per morosità, conseguente ad impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di detta differenza - Mancata previsione - Questione rilevante e non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale. Canone - Superiore a quello equo - Diritto del locatario alla restituzione della differenza tra canone pattizio e quello legale - Imposizione a carico dell'erario di detta differenza - Mancata previsione - Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, L. n. 392/78, laddove non limita il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tale differenza. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1). È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392/78, laddove non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. (L. 27 luglio 1978, n. 392) (2).

    (1, 2) Complessa questione in ordine alla quale non si rinvengono editi precedenti.

(Omissis). 1. - Considerato: che non appare fondata l'eccezione di competenza, proposta col primo motivo dell'istanza e con la quale si rivendica la lite, alla competenza funzionale del pretore, ai sensi dell'art. 447 bis del codice di procedura civile (rivendicazione già fatta nella comparsa di risposta): perché la causa risulta radicata prima del 30 aprile 1995, ma dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 399/1984; che, conseguentemente, quest'ultima competenza non sussisteva per la lite in questione: perché non si trattava di causa di sfratto per finita locazione, ai sensi dell'art. 8 c.p.c. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 3 legge n. 353/1990); e perché il menzionato art. 447 bis non richiama l'art. 413 c.p.c. (disponente la competenza funzionale del pretore quale giudice del lavoro), ma solo gli artt. 414 ss. (contenenti disposizioni diverse da quelle relative alla competenza); che, d'altra parte, l'eccezione di competenza in esame appare fatta solo in relazione a quella funzionale per le locazioni, e non alla competenza per valore; per cui qualsiasi eventuale questione, relativa a quest'ultimo tipo di competenza, appare ora superata dalla preclusione di cui all'art. 38 c.p.c.: non essendo stata sollevata nella prima udienza, successiva al termine del 30 aprile 1995;

  1. - Che non appare fondata l'eccezione di indeterminatezza della domanda, proposta col secondo motivo dell'istanza: perché dal complesso dell'atto introduttivo del giudizio si evince chiaramente la pretesa attorea;

  2. - Che non appare fondata l'eccezione sulla mancata prova dei versamenti del locatario, proposta col terzo motivo dell'istanza; versamenti che risultano invece dagli allegati all'atto introduttivo del giudizio, salvo il loro esatto conteggio ai fini della quantificazione dei reciproci diritti delle parti in causa;

  3. - Che non appare pertinente l'eccezione di non debenza delle indennità relative a migliorie e addizioni, proposta col quarto motivo dell'istanza: perché la disposta consulenza tecnica è stata disposta esclusivamente per la quantificazione dell'equo canone, e non delle indennità citate;

  4. - Che non appare fondata l'eccezione, proposta col quinto motivo dell'istanza, relativa alla mancata richiesta della determinazione giudiziale del canone: perché, come detto, dal complesso dell'atto introduttivo del giudizio si evince proprio una pretesa in questo senso dell'attore; anche se la pretesa in questione è stata definita nella domanda semplicemente come «istruttoria»; e anche se l'attore è poi incorso nel riconoscibile errore di chiedere «i canoni» di locazione, anzi che il rimborso dei canoni pagati in più rispetto all'equo canone.

    Per questi e su questi motivi respinge l'istanza di revoca di cui trattasi.

  5. - Considerato, tuttavia: che i principi di economia processuale impongono di procedere alla consulenza tecnica, solo quando si possa ritenere, con sufficiente attendibilità, che la medesima sia necessaria ai fini della decisione;

  6. - Che questa valuazione di attendibilità appare particolarmente doverosa, quando una delle due parti abbia comunque contestato l'opportunità della consulenza stessa (anche se per ragioni ritenute infondate);

  7. - Che, segnatamente, prima di procedere (con una consulenza tecnica) alla quantificazione di un diritto in causa, occorre acquisire gli elementi necessari al giudizio sulla fondatezza del diritto medesimo;

  8. - Che in particolare la domanda attorea, sulla restituzione dei canoni pagati in più rispetto all'equo canone, ha fondamento nell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392/1978 (vigente, al momento della proposizione di tale domanda);

  9. - Che quindi l'applicazione della norma ultima citata è rilevante e decisiva nella presente causa;

  10. - Che non appare manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 79, secondo comma e connesse disposizioni della legge n. 392/1978: per i seguenti Page 788

    MOTIVI. I. - Sospetta violazione dell'art. 2, 3 e dell'art. 42 Cost., con riguardo allo stesso art. 2; relativamente agli artt. 79, primo comma, e, per quanto conseguente, agli artt. 79 secondo comma, e 12, primo comma, della legge n. 392/1978.

    La giurisprudenza della Corte costituzionale (e anche quella della Corte di cassazione) ha evidenziato come il legislatore abbia, con la disciplina di cui alla legge n. 392/1978, contemperato «interessi confliggenti» (cfr. Corte cost. 132/1994; Cass., III, 3650/1985). Ossia l'interesse del proprietari di far fruttare i loro immobili alle migliori condizioni possibili, offerte dal libero mercato; e l'interesse degli inquilini a «una adeguata stabilità del rapporto»: interesse, quest'ultimo, ritenuto meritevole di tutela dal giudice delle leggi, «essenzialmente in ragione della grave situazione del settore dell'edilizia abitativa - caratterizzato dalla carenza di offerta di alloggi e conseguentemente dalla...

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