Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine183-186

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@TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA Ord. di rinvio 15 gennaio 2001. Est. Gelonesi - Schiavone (avv. Pasetti) c. Soc. Consorzio Genova Trasporti (avv. Ghibellini).

Prescrizione civile - Decorrenza - Sospensione - Omissione - Lavoro parasubordinato - Art. 2951 c.c. - Sospensione della decorrenza della prescrizione dei diritti tariffari dell'autotrasportatore parasubordinato nel corso del rapporto lavorativo - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951, primo e terzo comma, c.c., nella parte in cui non sospende la decorrenza della prescrizione dei diritti del prestatore nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato. (C.c., art. 2951).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ricorso depositato il 29 gennaio 1996, presso la cancelleria del Pretore di Genova (all'epoca gli uffici di pretura non erano stati ancora soppressi), e notificato il 16 febbraio 1996, Attilio Schiavone premesso:

1) che era titolare della omonima ditta individuale artigiana di trasporti iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova, chiamato in gergo «padroncino», vale a dire autotrasportatore che non si avvale di dipendenti e conduce personalmente il proprio automezzo, unico bene aziendale;

2) che in tale veste aveva, dal settembre 1989 al dicembre 1993, svolto in modo continuativo, integrando gli estremi di un rapporto ex art. 409 n. 3, attività di trasporto merci su incarico della srl Consorzio Genova Trasporti (d'ora in poi denominata C.G.T.), come da documentazione allegata;

3) che era stato retribuito con compensi inferiori a quelli stabiliti dalla complessa normativa del settore che prevede il sistema c.d. di tariffe a forcella, e che aveva conseguentemente maturato, per differenze sui suddetti compensi, un credito pari a complessive lire 145.779.112, come da conteggio allegato all'atto introduttivo; tutto ciò premesso chiedeva la condanna della C.G.T. al pagamento della suddetta somma oltre accessori.

La convenuta si costituiva e, rilevato che lo Schiavone era socio del Consorzio convenuto, assumeva che il rapporto per cui è causa, attesa la sua natura associativa, non era inquadrabile fra quelli previsti dall'art. 409 n. 3 c.p.c.

Escludeva la natura parasubordinata del rapporto dedotto in giudizio anche sotto ulteriori profili. Assumeva che l'attività dello Schiavone non poteva ritenersi, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. coordinata con quella del consorzio essendosi limitato quest'ultimo ad operare quale mediatore tra il ricorrente ed i terzi. Negava poi il carattere prevalentemente personale, ai sensi della citata norma, della collaborazione resa al consorzio atteso il valore rilevante del mezzo con cui l'attore aveva provveduto all'attività di trasporto di cui trattasi.

Escludeva quindi la competenza per materia del pretore, adito quale giudice del lavoro, essendo la controversia demandata al Tribunale di Genova competente per valore.

Assumeva quindi la inammissibilità della domanda giudiziale in quanto lo statuto della C.G.T. all'art. 25 disponeva che «. . . qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati, o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Genova».

Escludeva in subordine la competenza per materia del pretore, adito quale giudice del lavoro, essendo la controversia demandata al Tribunale di Genova competente per valore.

Nel merito infine contestava la fondatezza della domanda eccependo preliminarmente, in ordine ai crediti nascenti dai singoli viaggi di volta in volta compiuti, la prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 primo comma c.c.

Il 9 febbraio 2000 si discuteva ampiamente la causa sulla dedotta inammissibilità della domanda; rimanendo superata, dalla sopravvenuta soppressione degli uffici di pretura, la questione di competenza.

Questo giudice decideva con sentenza non definitiva di cui era data immediata lettura in udienza.

Con tale decisione veniva accertato che il rapporto dedotto in giudizio, e svoltosi dal settembre 1989 al dicembre 1993, rivestiva natura parasubordinata e rientrava nella previsione del n. 3 dell'art. 409 c.p.c., sicché lo Schiavone aveva, ai sensi dell'art. 808 secondo comma c.p.c., facoltà di adire il giudice del lavoro non ostandovi l'art. 25 del sopra richiamato statuto.

Pertanto l'accertamento, contenuto nella suddetta sentenza non definitiva, circa la natura parasubordinata del rapporto dedotto in giudizio, nonché in ordine alla giurisdizione di...

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