Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine825-826

Page 825

@GIUDICE DI PACE DI GORIZIA Ord. di rinvio 24 luglio 2000. Est. Gabbino - Prandi de Ulmohort (avv.ti Del Torre e Sgrazzutti) c. Dipartimento della P.S. sez. prov. polizia postale di Gorizia

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative accessorie - Guida con patente scaduta di validità - Fermo amministrativo del veicolo - Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, settimo comma, nuovo c.s. nella parte in cui alla violazione relativa alla guida con patente scaduta di validità fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di due mesi; è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, primo comma, nuovo c.s. nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore; è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, sesto comma, nuovo c.s., nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 nuovo c.s., la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. (Nuovo c.s., art. 214; nuovo c.s., art. 126) (1).

    (1) Sempre in tema di fermo amministrativo del veicolo nel caso di guida con patente scaduta, v. ord. di rinvio Giudice di pace di Torino 7 giugno 2000, in questa Rivista 2000, 653. In particolare il provvedimento citato ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma settimo, nuovo c.s. laddove fissa la durata del fermo amministrativo in 60 giorni assoluti, anziché fissarla nella suddetta misura ma come termine massimo, ferma restando la possibilità di reintegra nel possesso del veicolo non appena sanata la situazione di illegittimità giuridica.

RITENUTO IN FATTO. - Con verbale di contestazione del 19 giugno 2000 agenti della polizia postale di Gorizia hanno accertato che il ricorrente circolava alla guida del proprio autoveicolo Mercedes 202 targato AX 933 ZV munito di patente scaduta il 4 maggio 2000. Per violazione della norma di cui all'art. 126 settimo comma del codice della strada oltre alla sanzione...

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