Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE DI TORINO Ord. di rinvio 5 settembre 2001. Pres. ed est. Malchiodi - Imp. X.

Indagini preliminari - Archiviazione - Opposizione della persona offesa - Udienza camerale in contraddittorio con la persona accusata - Omessa previsione - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 111, commi 2 e 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, c.p.p., con riferimento all'art. 409, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa, nella querela, ha attribuito la commissione di reati. (C.p.p., art. 410) (1).

    (1) Questione nuova. La citata sentenza Cass. pen., sez. IV, 16 agosto 2001, P.M. in proc. ignoti, si trova pubblicata in questa Rivista 2001, 157.


(Omissis). 1. - In data 2 febbraio 2000 Mastrodonato Anna presentava querela nei confronti del medico di guardia dell'ospedale di Venaria (TO) che il venerdì 12 novembre 1999, anziché provvedere semplicemente ad un controllo e ad una medicazione di una ferita al cuoio capelluto che le era stata curata nel pomeriggio di due giorni prima, inopinatamente e malgrado le proteste della paziente, aveva tolto i punti di sutura provocandole «un dolore insopportabile», sottoponendola ad «un rischio d'infezione» e determinando la necessità di ulteriori cure, praticate nella serata dello stesso giorno presso un ospedale di Torino; alla querela per lesioni colpose, la Mastrodonato aggiungeva una denunzia «per violazione dell'art. 476 c.p.» in quanto il personale sanitario dell'ospedale di Venaria, nell'attestazione dell'intervento del 12 novembre 1999 avrebbe indicato l'effettuazione di una semplice medicazione tacendo sulla rimozione dei punti (benché lo si desse per prodotto, il relativo certificato non veniva peraltro inserito dall'interessata nel fascicolo documenti allegato alla denunzia-querela).

  1. - Il procedimento veniva trattato dal P.M. come contro ignoti (anche se era facilmente identificabile il medico querelato) e dava luogo ad indagini soltanto per le lesioni colpose lamentate dalla Mastrodonato. Il P.M. disponeva infatti una consulenza medico-legale sulla persona della denunziante. Il consulente, nella relazione depositata il 14 settembre 1990, affermava che «non erano ravvisabili elementi...

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