II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine911-912

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI SORGONO Ord. di rinvio 7 marzo 2003. Est. Ricotti - Zedde c. Prefettura di Nuoro

Patente - Motocicli - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetti con patente B, anziché A - Mancata differenziazione rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna - Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada (come sostituito dall'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507), nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo con patente diversa da quella richiesta, rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna. (Nuovo c.s., art. 116) (1).

    (1) La medesima questione è stata dichiarata inammissibile da Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 488, in questa Rivista 2003, 97. Mentre Corte cost. 10 gennaio 1997, n. 3, pubblicata ivi 1997, 128 ha dichiarato illegittimo l'art. 116, comma 13, c.s., nella parte in cui punisce con sanzione penale colui che, munito di patente B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente A.

(Omissis). - Il ricorrente non negava il fatto e le circostanze relative, ma chiedeva che gli venisse addebitata una sola violazione - anziché le due indicate nel verbale - ed in particolare quella di cui all'art. 126 c.d.s., sostenendo egli di essersi posto alla guida di quel mezzo essendo munito non solo di valida patente B, ma anche di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di motocicili, scaduta da qualche mese. In alternativa, chiedeva che gli venisse applicato l'art. 125 c.d.s. (anziché il 116, pure contestatogli), con ammissione al pagamento in misura ridotta.

Sospesa l'efficacia del verbale ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, non riteneva il giudice di poter accogliere alcuna delle suddette due richieste, poiché:

il possesso (peraltro non dimostrato dal ricorrente) di autorizzazione - scaduta - ad esercitarsi alla guida non sembra rientrare nella previsione di cui al comma 7 dell'art. 126 c.d.s., che espressamente presuppone il rilascio di una patente adeguata al veicolo condotto;

la fattispecie della guida di motoveicolo con patente diversa da quella richiesta (nel caso dello Zedde, della guida di una Yamaha di 600 cc...

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