Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine135-137

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI VIETRI Ord. 12 settembre 2003. Est. Calabrese - Iallorenzi c. Ministero dell'Interno.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Ricorso al giudice di pace - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento tra cittadini abbienti e meno abbienti.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 bis, comma 3, c.s. così come introdotto dall'art. 4, comma 1 septies D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv. con modif. nella L. 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, all'atto del deposito del ricorso, che il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. (Nuovo c.s., art. 204 bis) (1).

    (1) Con l'ordinanza in esame il Giudice di pace di Vietri ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 204 bis inserito ex novo dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 chiarendo molto bene le ragioni sottese ad una tale decisione. Innanzitutto, con l'introduzione della cauzione nel giudizio di opposizione innanzi al giudice di pace per le contravvenzioni da infrazioni al codice stradale, si viola il principio di uguaglianza fra i cittadini differenziando quelli abbienti da quelli meno abbienti. Questi ultimi, quindi, scoraggiati dal ricorrere all'autorità giudiziaria saranno costretti a rivolgersi all'autorità amministrativa per il cui ricorso non è prevista cauzione. Ma, a questo punto, come bene sottolineato dal giudice di pace, si verrebbe a violare anche l'art. 24 cost. secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» poiché l'art. 204 bis «si propone l'obiettivo (non dichiarato ma intuibile) di conseguire attraverso il forte freno inibitorio della cauzione, il deflazionamento del carico dei processi di opposizione a sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice stradale introducendo tale "espediente", con il solo scopo - nei confronti dei soggetti meno abbienti - che è quello di impedire l'instaurazione di nuovi giudizi». La violazione dell'art. 24 Cost. sarebbe evidente, sempre secondo il Giudice di pace di Vietri, anche sul piano strettamente processuale non vigendo nel procedimento amministrativo, a differenza di quello giurisdizionale, il principio della soccombenza alle spese processuali, in caso di accoglimento del ricorso in base al quale il cittadino non verrebbe rifuso né dalle spese di causa sostenute per l'eventuale assistenza legale né dagli esborsi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso del 21 agosto 2003, depositato il 22 agosto 2003, Iallorenzi Pasqualino Antonio chiedeva a questa A.G. di voler dichiarare l'annullamento del verbale di contestazione di violazione...

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