II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine99-100

Page 99

@GIUDICE DI PACE DI OSIMO Ord. di rinvio 10 luglio 2002. Est. Loiodice - Bibini c. Prefettura di Ancona

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Omissione - Casi di materiale impossibilità - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocità consenta la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilità del contraddittorio nell'immediatezza del fatto - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma 2, Cost. e 200, comma 1, c.s., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, lett. e), D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384) (1).

    (1) Analoga questione è già stata sollevata da questa Autorità giudicante con ordinanza 25 giugno 2002, vertente tra Calderoni e Prefettura di Ancona, pubblicata sulla G.U. 1ª serie spec. del 27 novembre 2002, n. 47. Nel senso che, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia espressamente doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alle circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa) e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata, in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore, dall'art. 200 del codice della strada, legittimamente provvede all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata, v. Cass. civ. 18 giugno 1999, n. 6123, in questa Rivista 1999, 984, con nota di R. BELLÈ, Revirement della Suprema Corte sull'obbligo di contestazione immediata per le infrazioni al codice della strada. V., inoltre Cass. civ. 21 febbraio 2001, n. 2494, ivi 2001, 223, secondo cui la contestazione...

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