Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine485-486

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI OSIMO Ord. di rinvio 7 ottobre 2003. Est. Loiodice - Bonaiuto c. Prefetto di Ancona.

Guida in stato di ebbrezza - Sospensione provvisoria della patente da parte del prefetto - Fino ad un massimo di un anno anziché ritiro provvisorio della patente da parte del medesimo organo - Prevista possibilità di opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente - Violazione del principio di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo - Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di legittimità costituzionale.

Sono rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 223, comma terzo, c.s., nella parte in cui prescrive che il prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno, in luogo di un ritiro provvisorio del predetto documento da parte del medesimo organo accertatore fino ad un successivo accertamento dal quale risulti un valore alcoolemico non superiore a quello stabilito dal regolamento; b)dell'art. 223, comma quinto, ultima parte c.s., nella parte in cui prevede la possibilità di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 205 stesso codice, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida. (Nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Relativamente alla questione di cui al punto b), inerente l'art. 223, comma quinto, ultima parte, si rinvia all'ordinanza Corte cost. 25 giugno 2000, n. 245, in questa Rivista 2000, 650 che ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., analoga questione di legittimità.


RITENUTO IN FATTO. - Con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 2 dicembre 2002 il sig. Bonaiuto Giuseppe, rappresentato come in atti, proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Ancona notificatogli in data 5 novembre 2002 con il quale veniva sospesa ad esso opponente la patente di guida per la durata di mesi due per la violazione di cui all'art. 186 c.s.; il periodo di sospensione appariva eccessivo e sproporzionato non avendo esso ricorrente mai riportato pregresse sospensioni del predetto documento di guida del quale - fra l'altro - in quel periodo aveva assoluto bisogno essendo impegnato nel trasporto di materiali inerti e nel coordinamento di attività collegate alla formazione di piazzali per insediamento di...

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