Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine299-301

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@TRIBUNALE DI FERMO ord. 17 novembre 2004. Pres. ed est. Fanuli - Imp. Cerreoni ed altro.

Prova penale - Testimoni - Incapacità e divieto di assunzione - Indagati in procedimenti per reati connessi o collegati - Previsione dell'obbligo di assistenza difensiva e dell'applicazione delle garanzie di cui all'art. 192, terzo comma, c.p.p. - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 6 dell'art. 197 bis c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'obbligo dell'assistenza difensiva e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, terzo comma, c.p.p., alle dichiarazioni rese dalle persone di cui al comma 1 dello stesso art. 197 bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione. (C.p.p., art. 197 bis; c.p.p., art. 192) (1).

    (1) La Cassazione ha affrontato in precedenza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 bis c.p.p. (nella parte in cui non prevede, tra i soggetti che possono rendere testimonianza, gli indagati per reato connesso o collegato nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione), giudicandola manifestamente infondata. Si veda Cass. pen., sez. IV, 30 aprile 2004, Cagnino, in C.E.D., Archivio penale, RV228571.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Premesso che, a seguito di indagini svolte in relazione al fallimento della società Global Foods con sede in Cupra Marittima, la locale Procura procedeva penalmente nei confronti di Scotti Francesco, Cerreoni Pasquale Primo e Apis Giuseppe, per rispondere, in concorso tra loro, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (ed il Cerreoni anche del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale); che, all'udienza preliminare, Scotti Francesco chiedeva di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato; che, all'esito del ricordato rito alternativo, lo Scotti veniva assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza 16 aprile 2003 del Gup in sede, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2003; che, con decreto in data 6 febbraio 2003, lo stesso Gup rinviava al giudizio di questo Tribunale i coimputati Cerreoni ed Apis; che il P.M. indicava, nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., Scotti Francesco, per deporre in ordine alla specifica responsabilità degli odierni imputati; che all'odierna udienza fissata per l'escussione di Scotti Francesco quale testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., il Tribunale sollevava d'ufficio le questioni di...

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