Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine587-588

Page 587

@TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. dist. Ischia, Ord. 8 settembre 2007. Est. Troncone - Foglia L. (avv. Roja) c. Foglia G. (n.c.).

Contratto di locazione - Registrazione - Omissione - Nullità - Art. 1, comma 346, L. n. 311/04 - Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a norma del quale «i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni stipulati sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati». (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1) (1).

    (1) Nel senso che la registrazione del contratto imposta dalla c.d. Finanziaria 2005 non costituisce requisito di validità del contratto bensì mera condicio iuris di efficacia dello stesso, v. Trib. Modena 12 giugno 2006, in questa Rivista 2007, 62.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con atto di citazione, notificato a mani proprie il 13 agosto 2007, Foglia Luca intimava sfratto per morosità a Foglia Giuseppe, esponendo:

- che essi, in data 1º gennaio 2005, avevano concluso in forma scritta un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'appartamento sito in Forio, alla via Cimento Rosso, n. 7;

- che, però, il conduttore Foglia Giuseppe si era reso inadempiente alla propria obbligazione di corrispondere il canone pattuito, ammontante ad euros 300,00 al mese, a decorrere da ottobre 2006;

- che nessun esito aveva dato la diffida stragiudiziale inviata il 31 luglio 2007.

Su tali basi chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed ordinarsi a Foglia Giuseppe l'immediato rilascio del cespite locato.

Radicatasi la lite, quest'ultimo rimaneva contumace ed all'udienza del 5 settembre 2007, dopo che l'intimante dichiarava la persistenza della morosità e chiedeva la convalida, il giudice si riservava.

  1. - Tanto premesso, rileva il giudicante che l'adozione della chiesta ordinanza di convalida sia preclusa rebus sic stantibus dal disposto di cui all'art. 1 comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a norma del quale i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni stipulati sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

    Le emergenze processuali infatti non attestano...

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