Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine915-921

Page 915

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI VIZZINI Ord. di rinvio 18 aprile 2008. Est. Zarillo - Randello c. Aurora Assic. Spa ed altro

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Procedura speciale a contraddittorio non integro - Lamentato eccesso di delega e contrasto con la normativa comunitaria - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza e del giusto processo civile - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, commi 1 e 2, Cost. ed al Trattato istitutivo CEE, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, nella parte in cui, escludendo il responsabile civile ed il suo assicuratore, introducono una procedura speciale a contraddittorio non integro. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1).

    (1) In dottrina si consiglia la consultazione di G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, Tribuna Major, Ed. La Tribuna, Piacenza 2008; D. INCOGNITO, Linee guida di critica costituzionale al nuovo Codice delle assicurazioni, in questa Rivista 2008, 1; L. SCAVONETTO, Il nuovo sistema di risarcimento del danno subìto dal terzo trasportato, in Il Merito n. 5, 2007, 22, in nota a Giud. pace di Pavullo 20 febbraio 2007, n. 3.

IN FATTO. - Per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un recente sinistro stradale, Randello Melo ha attivato la procedura prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, convenendo in giudizio la propria compagnia assicurativa (l'Aurora Assicurazioni S.p.a.) ed il responsabile civile (il proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, tale Randello Rosa Carmela).

Costituendosi in giudizio, la convenuta Randello Rosa Carmela ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 D.L.vo 209/205, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.

IN DIRITTO. Non manifesta infondatezza della questione. - La questione non appare manifestamente infondata, sotto diversi profili.

Testualmente, il comma 6º dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede che, qualora non si raggiunga un accordo, il danneggiato possa proporre «l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».

  1. Gli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni offrono seri spunti di incostituzionalità, sotto il profilo dell'eccesso di delega e del contrasto con la normativa comunitaria.

    Si deduce, in relazione al superamento dei limiti che legittimano il processo formativo della delega, la violazione dell'art. 76 della Costituzione (cfr. Corte Cost. 26 gennaio 1957, n. 3, Corte Cost. 10 febbraio 1981, n. 12, Corte Cost. 1964, n. 57, in tema di T.U. sulla circolazione stradale, nonché Corte Cost. 8 febbraio 1001, n. 68, in tema di necessaria puntualizzazione di principi e criteri direttivi da parte della legge delega).

    Come correttamente evidenziato dal procuratore della convenuta Randello Rosa Carmela, il combinato disposto degli artt. 20 L. 59/97 e 4 L. 229/2003 (la legge delega) avrebbe imposto che venisse acquisito il parere preventivo del Consiglio di Stato. Di fatto, l'organo di consulenza si è, invece, espresso unicamente in data 14 febbraio 2005 su di uno schema di codice parzialmente diverso, che conteneva soltanto la disciplina regolata dall'art. 144 commi 1º e 2º del T.U. (che prevede l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile), mentre non figuravano gli artt. 149 e 150 sul risarcimento diretto, né il comma 3º dell'art. 141 del C.d.A. sul «risarcimento del terzo trasportato», introdotti dal Governo due mesi e mezzo dopo, in assenza di delega e senza interpellare il Consiglio di Stato.

    In secondo luogo, il potere normativo delegato era stato conferito all'unico fine di riordinare ed armonizzare le disposizioni vigenti in tema di RCA, non per apportare delle innovazioni così profonde come le procedure di risarcimento diretto e la nuova disciplina processuale, tali da stravolgere i più consolidati principi generali del settore.

    Ancora, le norme che introducono una procedura speciale a contraddittorio non integro violano due principi della delega, quelli enunciati nell'art. 4 lettere a) e b) della legge n. 229 del 29 luglio 2003.

    Risulta in particolare violato il principio indicato nella lettera a) del citato art. 4, in quanto le norme in deroga ai principi dell'azione diretta a litisconsorzio integro sono in evidente contrasto con il principio generale di adeguamento alle disposizioni comunitarie, con espresso riferimento alle cinque vigenti direttive europee in materia di RCA. Si tratta della prima direttiva, la n. 72/166 CE, che già prevedeva il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri con la previsione di assicurazione obbligatoria della RCA e dell'azione diretta verso l'assicuratore del responsabile civile; della seconda direttiva, la n. 84/5 CE; della terza direttiva, la n. 90/232 CE; della quarta direttiva,Page 916 la n. 2000/26 CE; della quinta direttiva, la n. 2005/14 CE, che modifica tutte le precedenti ed è in vigore dal 16 giugno 2005 con termine per l'attuazione all'11 giugno 2007.

    Orbene, l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede una procedura speciale a litisconsorzio limitato, che intende escludere una delle due imprese interessate e comunque il responsabile civile ed il conducente antagonista. Il principio generale desumibile dalle direttive citate, di cui le prime quattro vigenti al tempo della codificazione e dal ventunesimo considerando della quinta direttiva, che espressamente richiama la quarta (vigente al tempo della codificazione), è che l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile è a litisconsorzio integro, nel senso che prendono parte al giudizio tutti i soggetti interessati: il danneggiato, il conducente responsabile o i conducenti coinvolti nello scontro, nonché le rispettive assicurazioni, in relazione al fatto illecito della circolazione da accertarsi in comunanza di causa.

    Rilevanza della questione per il giudizio in corso. a rilevanza della questione consiste nel fatto che l'insieme delle direttive europee impongono che il contraddittorio sia integro; sul punto, è particolarmente esplicita la quinta direttiva. Questo principio non è stato preso in considerazione neppure dal Decreto Legislativo n. 198 del 6 novembre 2007,emanato in «attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CE, 84/5/CE, 88/357/CE, 90/232/CE e 2000/26/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli». La previsione dell'art. 149 c. 6º del Codice delle Assicurazioni non può che determinare, quindi, la violazione del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e la conseguente condanna dello Stato Italiano. Il contrasto appare evidente, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. (per eccesso di delega) e dell'art. 11 Cost. (per il venir meno agli impegni internazionali). Le cinque direttive comunitarie in materia RCA sono, infatti, norme di fonte sopranazionale.

    Da ultimo, non appare ultroneo porre in evidenza come l'auspicabile accoglimento dell'eccezione avrebbe delle inevitabili ricadute strutturali sul giudizio in corso, giacché permetterebbe la partecipazione del responsabile civile e/o della propria impresa di assicurazione, garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e determinando, verosimilmente, un esito diverso e più corretto della controversia.

    Risulta, altresì, violato il principio di cui alla lettera b) dell'art. 4, con riferimento alla tutela dei consumatori (e tale è, per il legislatore delegante, l'assicurato quale persona fisica nei confronti dell'imprenditore assicuratore) ed alla tutela dei contraenti deboli (e tale è, sempre per il legislatore delegante, il danneggiato in generale), con particolare riferimento al processo di liquidazione dei sinistri, ivi compresi gli aspetti strutturali del servizio.

    La violazione del principio si prospetta come un vero e proprio indebolimento della tutela:

    1. del danneggiato, quale parte debole, che si trova escluso dal beneficio della solidarietà tra condebitori, ed ha per contraddittore una parte forte, anomala, ovverosia il proprio assicuratore, che potrebbe avere interesse a non risarcirlo;

    2. dell'assicurato responsabile civile, che vede escluso dal contraddittorio se stesso e la propria impresa di assicurazione, mentre ha interesse non solo a divenire parte del giudizio risarcitorio, ma anche a coinvolgervi il proprio assicuratore.

    Rilevanza della questione per il giudizio in corso. La rilevanza ai...

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