n. 243 ORDINANZA 21 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Terni con ordinanza del 29 maggio 2012, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Terni, con ordinanza del 29 maggio 2012, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermita' non afferenti allo stato mentale;

che il rimettente, nell'ambito di un giudizio concernente «gravi reati», ha dovuto piu' volte disporre il rinvio dell'udienza a fronte della produzione di certificati medici che attestavano per l'imputato una seria patologia cardiaca in atto, rilevante anche in ragione dell'eta' avanzata del soggetto portatore (87 anni);

che - sempre secondo quanto riferito dal rimettente - una perizia d'ufficio disposta in occasione del secondo rinvio ha evidenziato, come condizioni necessarie per la presenza dell'imputato nel dibattimento, il trasporto in ambulanza dell'interessato e la costante presenza di un medico specialista;

che inoltre, nelle more della nuova udienza, l'imputato ha subito un temporaneo ricovero ospedaliero, cosicche', eccepita nuovamente l'assoluta impossibilita' per l'interessato di presentarsi nel giudizio, il Tribunale ha ritenuto sussistere, nonostante l'opposizione della parte civile e del pubblico ministero, un nuovo e legittimo impedimento a comparire;

che il rimettente, alla luce delle informazioni acquisite circa le condizioni di salute dell'imputato, rileva come non sia agevole prevedere la durata (e la stessa reversibilita') dell'impedimento, con il grave rischio che anche la nuova udienza di rinvio risulti inutilmente fissata, determinando conseguenze pregiudizievoli per l'andamento complessivo del servizio;

che nella situazione descritta, secondo il Tribunale, sarebbe «soluzione ragionevole»...

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