N. 239 ORDINANZA 22 - 26 ottobre 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di C.G. e C.G., con ordinanza del 30 dicembre 2011, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento della Regione autonoma della Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, con ordinanza del 30 dicembre 2011, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 118 della Costituzione e 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna), questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico);

che il rimettente premette in fatto che si sta procedendo nei confronti di due indagati in ordine: 'a) alla contravvenzione p. e p.

dagli artt. 110 c. p. e 44, lett. c), in relazione all'art. 30, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 17 della legge n. 23 del 1985 della regione Sardegna' e riferisce di avere emesso, in relazione a tale imputazione, un provvedimento di sequestro preventivo di undici unita' abitative;

che a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011 la difesa degli imputati ha chiesto il dissequestro delle unita' abitative sopra indicate;

che il pubblico ministero, nel corpo del provvedimento del 13 dicembre 2011 con il quale ha espresso parere negativo sull'istanza di dissequestro proposta dalla difesa, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma censurata la cui applicazione altrimenti imporrebbe il dissequestro;

che il rimettente ritiene di condividere integralmente il contenuto delle osservazioni del pubblico ministero in punto di fondatezza e di rilevanza, tanto da affermare che il detto provvedimento deve essere inteso 'come totalmente richiamato' nella propria ordinanza;

che il G.i.p. di Oristano, in punto di rilevanza, aggiunge che l'introduzione della norma regionale non incide sulla configurabilita' del reato ma condiziona, invece, la permanenza del vincolo sul bene;

che, secondo il rimettente, infatti, non ci si troverebbe di fronte ad una successione di leggi penali nel tempo tale da comportare una abolitio criminis, quanto piuttosto al mutamento di un elemento normativo della fattispecie, ovvero di una norma extrapenale che integrava dall'esterno il precetto penale contestato (lottizzazione abusiva) che, invece, rimane immutato nella previsione dell'art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

che, tuttavia, ai fini della questione di costituzionalita' non rileverebbe la permanenza o meno del reato ma la possibilita' di revocare o meno il sequestro;

che, infatti, se la norma censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, non si potrebbero dissequestrare le opere oggetto del provvedimento di sequestro, perche' altrimenti si consentirebbe la consumazione di un...

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