N. 240 ORDINANZA 22 - 26 ottobre 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 51 e seguenti del codice di procedura civile promossi dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale, con due ordinanze del 7 novembre 2011 e con ordinanze del 28 gennaio 2012 e del 28 dicembre 2011, rispettivamente iscritte ai numeri 69, 70, 71 e 72 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili nei quali risulta convenuto un medesimo istituto di credito, il Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale, in composizione monocratica, con altrettante ordinanze di contenuto identico, emesse il 7 novembre 2011 [iscritte ai numeri 69 e 70 del r.o. del 2012], ha sollevato in riferimento agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile, 'nella parte in cui non prevedono che il giudice, la cui dichiarazione o istanza di astensione non sia stata accolta dal Capo dell'ufficio giudiziario, possa ricorrere ad Organo sovraordinato avverso il provvedimento del Capo dell'ufficio';

che - premesso di avere proposto al Presidente del Tribunale di Catania, in entrambi i giudizi: a) dichiarazione di astensione (ex art. 51, numero 3, cod. proc. civ.), motivata dalla esistenza di rapporti di credito e di debito con l'istituto di credito convenuto in relazione ad un conto corrente nonche' a rapporti di investimento finanziario; b) nonche' istanza di astensione, fondata su 'gravi ragioni di convenienza' (ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, cod.

proc. civ.), essendo i figli del rimettente soci azionisti dell'istituto e quindi portatori di interessi coincidenti con quelli della banca parte in causa - il giudice a quo rileva che il Presidente del Tribunale ha rigettato, sia la dichiarazione di astensione obbligatoria, sia 1'istanza di astensione facoltativa;

che, analizzata la diversita' di ratio, presupposti e regolamentazione dei due tipi di astensione, il rimettente osserva che la situazione relativa ai propri contratti di conto corrente e di investimenti finanziari rientra tra i casi di astensione obbligatoria, rispetto ai quali il codice di rito (art. 51 cod. proc.

civ. ed art. 78 disp. att. cod. proc. civ.) non prevede alcuna autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, ma solo una presa d'atto con la conseguente designazione del nuovo giudice; e che, al contrario, nella specie, il Presidente ha rigettato la dichiarazione di astensione obbligatoria sulla base di una pretesa inoffensivita' dei detti rapporti fra giudice e banca in ragione della 'normalita'' dei detti rapporti, rientranti nei servizi resi dalla banca 'nei confronti di una indeterminata clientela';

che, a contestazione di tale provvedimento, il rimettente sostiene (con richiamo anche alla giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura) la tesi contraria, secondo la quale il giudice costituisce un cliente 'particolare', che esercita importanti e delicate funzioni, e che potrebbe esercitare pressioni sulla banca, o riceverle nei casi in cui sia debitore della banca medesima, con conseguente lesione del valore dell'imparzialita' (o del valore della immagine di imparzialita'), anche se non ci fosse alcuna pressione ne' alcun conseguimento dell'obiettivo della pressione, 'essendo sufficiente a pregiudicare (agli occhi delle parti in causa e dei cittadini in generale) l'immagine di imparzialita' del Giudice la semplice possibilita' (prospettazione) dell'esercizio di una pressione da parte della banca sul giudice o da parte del giudice sulla banca';

che, poi, quanto alla ulteriore istanza di astensione facoltativa (proposta ex art. 51, ultimo comma, cod. proc. civ.) per essere i figli del rimettente azionisti e quindi soci dell'istituto di credito parte del giudizio principale, il giudice a quo (ribadendone la fondatezza) rileva che essa e' stata rigettata senza motivazione;

che, cio' premesso, il rimettente ritiene che la mancata...

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