N. 292 ORDINANZA 18 ottobre 2011 - 4 novembre 2011
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alfonso QUARANTA;
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-3 marzo 2011, depositato presso la cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2011.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 15 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che la disposizione impugnata al comma 1 stabilisce: 'La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:
-
azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
-
eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti;
-
attivita' relative all'evento Italia 150.';
che il comma 2 aggiunge: 'E' autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.';
che il ricorrente ritiene invasa la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, poiche', in contrasto con gli artt. da 40 a 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali...
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