N. 290 ORDINANZA 18 ottobre 2011 - 4 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, nel procedimento penale a carico di D'A. G. con ordinanza del 12 gennaio 2011, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, 'la' dove non prevede - in caso di consenso all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM - la diminuzione della pena stabilita dall'art.

442, comma 2, del codice di procedura penale';

che il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi nel processo penale a carico di D'A. G., riferisce che all'udienza del 24 novembre 2010 il difensore di ufficio dell'imputato, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatto con il proprio assistito, ha dichiarato di prestare il consenso per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a norma dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente rinuncia di tutte le parti a formulare ulteriori richieste di prove;

che, secondo il rimettente, la scelta compiuta dal difensore, non munito di procura speciale, determina un processo da definire allo stato degli atti, analogamente a quanto previsto dall'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al giudizio abbreviato;

che, in particolare, il giudice a quo pone in rilievo come il giudizio abbreviato sia un 'rito premiale' poiche', in caso di condanna, la pena e' diminuita di un terzo, e 'cio' in virtu' della semplificazione processuale che consente di pervenire alla decisione, senza alcuna attivita' probatoria dibattimentale';

che il rimettente osserva come il medesimo 'risparmio processuale' si realizzi anche nell'ipotesi in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT