n. 271 ORDINANZA 6 - 13 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2013 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di intervento della Federfarma - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che, con ricorso notificato il 7-10 gennaio 2013 e depositato il 10 gennaio 2013 (reg. ric. n. 2 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione;

che l'art. 2 della legge reg. Liguria n. 35 del 2012 definisce le fasce orarie obbligatorie per lo svolgimento del servizio farmaceutico e, in particolare, al comma 4 stabilisce che «Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21.00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che la norma impugnata e' in contrasto, in primo luogo, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, in particolare, con l'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori», vanificando in questo modo «la liberalizzazione oraria delle farmacie disposta dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva e trasversale in materia di tutela della concorrenza»;

che, in secondo luogo, la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' «connettere la disciplina degli obblighi di servizio notturno (indubbiamente compresa nella competenza...

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