N. 301 ORDINANZA 9 - 10 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Brescia, sezione per i minorenni, nel procedimento vertente tra R. M. e C. A. con ordinanza del 20 agosto 2010, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che la Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, con ordinanza depositata il 20 agosto 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 250 del codice civile;

che, come la Corte territoriale riferisce, il Tribunale per i minorenni di Brescia, con sentenza del 7 - 27 luglio 2009, ha autorizzato C. A. a riconoscere la figlia minore R. A. 'anche nel dissenso della madre di questa, R. M.', sul rilievo che, a carico di C. A., non erano emersi elementi negativi tali da giustificare il rigetto della domanda, essendo egli 'persona priva di connotazioni pregiudizievoli per la figlia A., con potenzialita' genitoriali normali' e avendo frequentato la minore 'sin dalla nascita insieme ai parenti del ramo paterno, sia pure con cadenza quindicinale';

che - prosegue la Corte di merito - sebbene C. A. avesse in passato sofferto di problemi di tossicodipendenza, lo stesso aveva intrapreso presso varie comunita' percorsi terapeutici idonei a garantirgli da anni il superamento del problema della droga e, sempre da anni, si faceva seguire con regolarita' presso il 'CPS' territoriale, in relazione ai suoi problemi di depressione e ansia, con raggiungimento di una situazione di compenso della sua situazione mentale;

che, ad avviso del giudice di primo grado, il positivo rapporto instauratosi tra la minore e il marito della madre di lei non poteva costituire un valido motivo per eliminare la figura del vero padre, la cui immagine, benche' affievolita, ancora permaneva, tanto che la bambina chiamava 'papa'' entrambe le figure maschili...

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