Ordinanza Nº 56621 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2017

Presiding JudgeFUMU GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:56621PEN
Date19 Dicembre 2017
Court Rule Number56621
CourtSettima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
QUINDICI PARIDE n. a Napoli il 13/7/1981
avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 21/3/2016
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dato atto del rituale avviso alle parti;
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sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo
grado del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art.
474 cod.pen., avente ad oggetto la detenzione al fine di vendita di prodotti con marchi
contraffatti; confermava il giudizio di penale responsabilità per la ricettazione della predetta
merce e rideterminava la pena in mesi tre di reclusione ed euro 140,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo la violazione di
legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di
ricettazione e al trattamento sanzionatorio irrogato.
3.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle doglianze proposte, essendosi il
ricorrente limitato alla mera enunciazione delle censure senza alcuna argomentata critica alla
motivazione del provvedimento impugnato. Questa Corte ha reiteratamente precisato che è
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 56621 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 14/11/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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