Ordinanza Nº 49194 della Corte Suprema di Cassazione, 26-10-2017

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:49194PEN
Date26 Ottobre 2017
Court Rule Number49194
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORRESSO CARMINE nato il 02/05/1987 a BITONTO
avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
F.
Marinelli che
ha concluso per l'inammissibilita'.
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49194 Anno 2017
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 25/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari confermava la responsabilità del Sorresso per i
reati di cui agli artt. 628 comma 2 cod. pen. e 75 comma 2 del D. Igs n. 159
del 2011.
All'imputato era stato contestato il reato previsto dall'art. 75 comma 2 del D.Igs
159 del 2011 «perché nelle stesse circostanze di tempo e di luogo sub a), pur
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno nel comune di Bitonto per la durata di mesi 10 e giorni 11 in
virtù del provvedimento del Tribunale di Bari - sezione Misure di prevenzione nr.
216\2011 R.G.M.P. (già 209\2010 R.G.M.P.) del 14.12.2011, emesso dalla
sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari (verbale di risottoposizione
alla medesima misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno del 10.02.2016), violava le prescrizioni di cui al punto 4
("vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione alcuna
di sospetto in ordine alla propria condotta") quando commetteva il delitto sub a)
[rapina aggravata] indicato in Bari il 1.6.2016».
Per tale delitto veniva inflitto un aumento di pena, in continuazione con la
sanzione relativa al reato di rapina, di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro
400 di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, che
deduceva vizio di legge e di motivazione in ordine alla definizione del
trattamento sanzionatorio e, segnatamente, in ordine al giudizio di bilanciamento
tra le circostanze ed alla individuazione della pena base.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 collegio ritiene di sollevare d'ufficio la seguente questione di costituzionalità:
se l'art. 75 comma 2 del D.Igs n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona
penalmente l'obbligo di "vivere onestamente e di rispettare le leggi", sia
compatibile con gli artt. 25 e 117 della Carta fondamentale, letto questo secondo
articolo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 2 del Protocollo n. 4 della
stessa Convenzione, interpretati alla luce della
ratio decidendi
espressa dalla
sentenza della Corte Edu, Grande camera, De Tommaso c. Italia del 23 febbraio
2017.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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