Ordinanza Nº 34214 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2019

Presiding JudgeSORRENTINO FEDERICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34214CIV
Date20 Dicembre 2019
Court Rule Number34214
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10859/2015 R.G. proposto da:
CAMPIONE ANTONIO e COPPOLA MARIA, entrambi rappresentati e
difesi, per procure speciali in atti, dall'Avv. Vincenzo D'Ambrosio, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia, via Istria,
n. 19/H;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34214 Anno 2019
Presidente: SORRENTINO FEDERICO
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 20/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della
Campania-sezione staccata di Salerno, n. 8961/02/14, depositata in
data 22 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019
dal Consigliere dott. Michele Cataldi
Rilevato che:
1.Antonio Campione e Maria Coppola propongono ricorso, affidato
a nove motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione
Tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, n.
8961/02/14, depositata in data 22 ottobre 2014, che ha parzialmente
accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Napoli che, dopo averli riuniti,
aveva accolto I ricorsi dei predetti contribuenti contro gli avvisi con i
quali l'Ufficio, relativamente all'anno d'imposta 2004, in materia di
Irpef,
ex
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'esito di indagini
bancarie, aveva accertato in maniera sintetica, in capo ad Antonio
Campione un reddito imponibile di euro 2.777.000,00, ed in capo a
Maria Coppola un reddito imponibile di euro 738.606,00,
rideterminando pertanto, per ciascuno dei contribuenti, la conseguente
maggior imposta, con interessi e sanzioni.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Considerato che:
1.Deve premettersi che nel ricorso, accanto alla formulazione di
ciascun motivo, non viene indicato a quale delle censure
espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma
, cod. proc. civ. il
ricorrente intenda ricondurlo. Tale omissione, di per
sé sola, non determina l'inammissibilità dei motivi, nei limiti in cui
ciascuno di essi sia comunque riconducibile, in maniera immediata ed
inequivocabile, ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite
dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule
r.g.n. 10859/2015
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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