Ordinanza Nº 33538 della Corte Suprema di Cassazione, 01-08-2016

Presiding JudgeROSI ELISABETTA
ECLIECLI:IT:CASS:2016:33538PEN
Date01 Agosto 2016
Court Rule Number33538
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
Adami Francesco, nato a Parma il 15 aprile 1977
Adami Norberto, nato a Noceto il 4 giugno 1960
Bortoletto Igor, nato a Giussano il 25 giugno 1978
Giovannelli Iuri, nato a Milano il 20 dicembre 1982
Magnone Filippo, nato a Milano il 5 maggio 1984
Magnone Matteo Camillo, nato a Milano il 3 aprile 1983
Magnone Paolo, nato a Milano 27 agosto 1956
Monza Rinaldo Paolo, nato a Busto Arsizio il 25 maggio 1955
Nobili Michael, nato a Sorengo il 16 novembre 1979
Pavanati Leonardo, nato a Pontedera il 2 ottobre 1962
Zanardelli Guido, nato a Brescia il 1 dicembre 1968
Zanardelli Oliviero, nato a Brescia il 3 gennaio 1964
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso: per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di
Giovannelli, Monza, Nobili, Pavanati; per il rigetto dei ricorsi Adami Francesco, Adami
Norberto, Magnone Filippo, Magnone Matteo Camillo, Magnone Paolo, Zanardelli Guido,
1
Penale Ord. Sez. 3 Num. 33538 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 31/03/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
,
Zanardelli Oliviero; per la trasmissione degli atti al Tribunale, ai fini della notificazione
dell'estratto contumaciale, per Bortoletto;
uditi i difensori: avv. Ivan Frioni, in sostituzione dell'avv. Salvatore Pino, per Adami
Francesco e Adami Norberto; avv. Guido Angelo Guella, anche in sostituzione dell'avv.
Roberto Fanari, per Magnone Paolo, in sostituzione dell'avv. dell'avv. Luigi La Marca, per
Bortoletto, dell'avv. Massimo Bissi, per Pavanati; l'avv. Pietro Salinari, per Giovannelli e
Nobili; l'avv. Angelo Colucci, per Magnone Filippo e, anche in sostituzione dell'avv. Renato
Vitetta, per Magnone Matteo Camillo; l'avv. Massimo Bonvicini, per Zanardelli Olivier° e
Zanardelli Guido.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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,
RITENUTO IN FATTO
1.
- Con sentenza del 22 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha - per quanto qui
rileva - condannato gli imputati per una serie di reati tributari
ex
artt. 5 e 8 del decreto
legislativo n. 74 del 2000, commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere, diretta -
secondo l'ipotesi accusatoria - da Magnone Paolo, e nella quale gli altri imputati
ricoprivano diversi ruoli.
Le indagini erano state svolte a partire dal 2007 dalla Guardia di Finanza di Bassano
del Grappa, nei confronti della società Sintesi s.n.c., esercente l'attività di fabbricazione di
materie plastiche, con il riscontro dell'emissione di fatture di acquisto, nei confronti di tale
società, da parte di due società "cartiere", la Blancplast s.r.l. e la Nobil Plast s.r.l. Le
ulteriori indagini avevano confermato l'esistenza di altre società "cartiere" operanti nel
settore delle materie plastiche. Molte di tali società avevano intrattenuto relazioni
commerciali con la Axel Chemical, società Sammarinese riconducibile a Magnone Paolo.
Era così emersa l'esistenza di un circuito criminale finalizzato alla realizzazione di frodi
fiscali, consistenti in cessioni in nero, sovrafatturazioni ed acquisti intracomunitari in
regime di esenzione Iva, consumate attraverso società riferibili ad una serie di
prestanome, tutti facenti capo alla persona di Magnone Paolo.
La Corte d'appello, con sentenza del 16 ottobre 2013, ha confermato le valutazioni
effettuate dal Tribunale quanto alla responsabilità penale, dichiarando non doversi
procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad alcuni dei reati-scopo contestati e ha,
conseguentemente, rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio per alcuni
degli imputati.
2.
- Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore e
con unico atto, Adami Francesco e Adami Norberto, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce la nullità della sentenza, per
incapacità del giudice estensore, sul rilievo che la stessa, pronunciata il 16 ottobre 2013,
sarebbe stata depositata il 30 aprile 2015 e sottoscritta, anche quale estensore, dal
presidente del collegio, che era uscito dall'ordine giudiziario il 17 ottobre 2014. La difesa
contesta l'orientamento di legittimità secondo cui le condizioni di capacità del giudice,
necessarie, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., per aversi un atto valido e, quindi, anche
una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e non al momento
dell'eventuale deposito della motivazione successivo alla pronuncia. Si sostiene, in
particolare, che, poiché l'art. 546 cod. proc. pen. prevede la motivazione quale essenziale
requisito della sentenza, la deliberazione della motivazione dovrebbe essere adottata dal
collegio giudicante e dovrebbe essere considerata, perciò, piena espressione dell'esercizio
della giurisdizione. Ne consegue che, trattandosi di una funzione giurisdizionale, la stessa
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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