Ordinanza Nº 29989 della Corte Suprema di Cassazione, 19-11-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29989CIV
Date19 Novembre 2019
Court Rule Number29989
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 9032-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
temgcre, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FIGLI DI GINO BAR:3AN
-
1T SPA;
2019
4145
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 2430/2016 della COMM.TRIB.RE
di BARI, depositare te 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta ne_ia camera di
consiglia del 12/09/2019 dal Consigliere Dott.
LIBERATO PAOLITTO.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29989 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 19/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza n. 2430/2016, depositata il 17 ottobre 2016, la
CTR della Puglia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate
avverso la decisione di prime cure che, in accoglimento del ricorso
proposto dalla Figli di Gino Barsanti S.p.a., aveva annullato l'avviso di
accertamento catastale col quale, in applicazione della I. 30 dicembre
2004, n. 311, art. 1, c. 335, erano stati rideterminati classe e rendita
catastale di unità immobiliare ubicata in Lecce.
A fondamento del
decisum
ha rilevato il giudice del gravame che:
-
l'avviso di accertamento catastale, - secondo i «presupposti di
fatto, siccome puntualizzati dalla stessa A.F. nel provvedimento
impositivo ...», - si fondava su di una richiesta di «revisione dei
classamenti relativamente alle microzone comunali 1 e 2» qual
avanzata dal Comune di Lecce, ai sensi della I. n. 311 del 2004, art.
1, c. 335, con le delibere di G.M. n. 639 del 29 luglio 2010 e n. 746
del 11 ottobre 2010, e qual recepita dall'Agenzia del Territorio (con
determinazione del Direttore in data 29 dicembre 2010);
-
detti atti, - che concorrevano ad identificare «il presupposto
(unico) dal cui verificarsi la legge fa discendere l'adozione della
procedura di revisione», - dovevano, peraltro, ricondursi alla (più)
generale disciplina posta dal d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138
(Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei
relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione
dell'articolo 3, commi 154 e 155, della I. 23 dicembre 1996, n. 662),
alla cui stregua, ai fini del classamento, avrebbe dovuto tenersi conto
(anche) delle «caratteristiche edilizie dell'unità [immobiliare] ... e del
fabbricato che la comprende»;
-
l'atto impugnato, pertanto, difettava di (adeguata) motivazione
perché l'amministrazione, - nell'evocare i presupposti della procedura
di revisione e, con questi, «generici quanto indimostrati (se non col
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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