Ordinanza Nº 28375 della Corte Suprema di Cassazione, 07-11-2018

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28375CIV
Court Rule Number28375
Date07 Novembre 2018
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16473/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
-
ricorrente nonché controricorrente al ricorso incidentale-
contro
POLPLASTIC s.p.a., con sede in Dolo (VE), frazione di Arino, via
Cazzaghetto n. 127/A, in persona del legale rappresentante
pro
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28375 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ANTEZZA FABIO
Data pubblicazione: 07/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Loris Tosi, del Foro
di Venezia, e dall'Avv. Prof. Giuseppe Marini, del Foro di Roma e
con studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9 (comunicazione di
variazione del 17 gennaio 2017), con domicilio eletto in Roma, via
di Villa Sacchetti n. 9 (comunicazione di variazione del 17 gennaio
2017), presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Marini;
- controricorrente
e ricorrente in via incidentale -
avverso la sentenza della Commissione regionale di Venezia-
Mestre, depositata il 28 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 giugno
2018 dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1.
Con due avvisi di accertamento notificati a POLPLASTIC
s.p.a., esercente attività di fabbricazione di articoli in materiale
plastico, l'A.E. contestò alla contribuente, per l'anno d'imposta
2002, l'indebita detrazione IVA relativa a costi non deducibili per
difetto di inerenza alla detta attività imprenditoriale (in quanto
effettuata in violazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633), e, per l'anno 2003, l'indebita deduzione di costi non inerenti,
con ripresa a tassazione a fini IRPEG ed IRAP, e l'illegittima
detrazione dell'IVA relativa a detti costi (ed annesse sanzioni).
Trattavasi, in particolare, di costi, considerati non deducibili,
relativi ad ore lavorative effettuate da personale della Rox s.r.l. (e
da questa fatturati) in favore della contribuente, oltre che di spese
per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e telefono,
inerenti la sede della predetta Rox s.r.l. (in capannone concesso in
comodato dalla POLPLASTIC s.p.a. fin al 28 novembre 2002 e
successivamente venduto dalla stessa s.r.I.), e di spese per
manutenzione di macchinari in quanto beni strumentali concessi in
comodato d'uso alla stessa Rox s.r.l. dalla contribuente.
2.
Avverso i detti atti impositivi nonché contro la conseguente
cartella di pagamento (relativa all'iscrizione a ruolo provvisoria,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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