Ordinanza Interlocutoria Nº 28360 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28360CIV
Date05 Novembre 2019
Court Rule Number28360
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9496/2018 R.G. proposto da
Inox Mare Sri, nonché Ulrich Steiner, Helmut Gschnell e
Luigi Talt,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Renate Holzeisen e
Michela Reggio d'Aci, elettivamente domiciliata presso lo studio
della seconda in Roma via degli Scipioni n. 288, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana sez. staccata di Livorno n. 2070/14/2017, depositata il 28
settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO CHE
Inox Mare Srl impugnava l'avviso di rettifica emessi
dall'Agenzia delle dogane di Livorno in relazione all'importazione, di
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28360 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 05/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
cui alla dichiarazione doganale IM4-18604G del 24.06.2010, di
elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, dichiarati dalle società
esportatrici Tapu e Cano falsamente di origine filippina, ma, in
effetti, di origine taiwanese, sì da ottenere l'emissione di certificati
Form A falsi e l'applicazione del dazio preferenziale del 3,7%
anziché a quello antidumping del 23,6%.
I contribuenti, in particolare, contestavano la legittimità e
fondatezza della ripresa e chiedevano l'applicazione
dell'esinnente
ex art. 220 CDC, deducendo, in subordine, l'applicazione del dazio
antidumping nella minor misura del 16,1%.
L'impugnazione era respinta dalla CTP di Livorno. La sentenza
era confermata dal giudice d'appello.
Inox Mare Sri. nonché Ulrich Steiner, Helmut Gschnell e Luigi
Talt, ricorrono per cassazione con quattro motivi, chiedendo, in
subordine, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Resiste l'Agenzia
delle dogane con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Va preliminarmente esaminata l'istanza di rimessione alla
pubblica udienza formulata dalla contribuente in memoria.
1.1. L'istanza va disattesa.
Le ragioni sostanziali dedotte a fondamento della richiesta ed
oggetto del ricorso (l'applicazione dell'art. 220, par. 2, lett. b),
CDC; il valore probatorio della relazione e delle informative inviate
dall'OLAF), pur caratterizzate da alcuni profili di specie, non sono
inedite, sicché non ricorrono le condizioni previste dall'art. 375, u.
co., c.p.c.
Inoltre, per i ricorsi n.r.g. 27216/16, 24730/16 e 25237/16
l'udienza risulta già stata tenuta, sicché sono assenti anche i
presupposti in fatto per la trattazione unitaria.
1.2. In ogni caso, va escluso che la fissazione del giudizio ad
un'udienza camerale comporti la violazione degli artt. 101 e 111
Cost.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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