Ordinanza Nº 28346 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2016

Presiding JudgeGRILLO RENATO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:28346PEN
Date08 Luglio 2016
Court Rule Number28346
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Cestari Mauro, nato a Rovigo il 17/02/1957
Sbarro Francesco Pasquale, nato a Presicce il 10/04/1968
Bertoni Mauro, nato a Ferrara il 02/04/1959
Maestri Franco, nato a Copparo (FE) il 21/04/1949
Ferraretti Patrizia, nata a Ferrara il 14/07/1956
avverso la sentenza del 26/05/2015 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per Bertoni, ed
il rigetto degli altri ricorset;
uditi i difensori, Avv. N. Mazzacuva (per Bertoni), Avv. M. La Marra e L.
Veronesi (per Maestri), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Penale Ord. Sez. 3 Num. 28346 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 30/03/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1. Con sentenza del 11/10/2013 il Tribunale di Ferrara condannava
Sbarro Francesco Pasquale alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione,
Bertoni Mauro alla pena di anni tre, mesi otto e giorni quindici di reclusione,
Maestri Franco alla pena di anni tre, mesi sei e giorni quindici di reclusione,
Cestari Mauro alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, Ferraretti
Patrizia alla pena di anni uno, mesi sei e giorni quindici di reclusione, per i
reati loro rispettivamente ascritti di associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di una pluralità di reati tributari di emissione di fatture per
operazioni inesistenti, limitatamente ai primi tre, e per i reati di dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs.
74 del 2000), di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs.
74 del 2000), di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74 del 2000), di omesso
versamento di IVA (art. 10
ter
d.lgs. 74 del 2000), e di occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74 del 2000), per tutti.
In particolare, Sbarro Francesco Pasquale veniva ritenuto responsabile
dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati
fiscali (art. 416 cod. pen., contestato al capo A, commesso fino al
19/06/2008), dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74 del 2000, contestato al capo AQ,
commesso il 30/09/2008), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.
8 d.lgs. 74 del 2000, contestato ai capi B, C, D, G, H, L, M, P, Q, S, T, V, AA,
AD, AS, AT, AU), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74 del 2000, contestato
al capo Z, AC commesso il 30/12/2008), omesso versamento di IVA (art. 10
ter d.lgs. 74 del 2000, contestato ai capi L, S, V, AD, O, U), e occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74 del 2000, contestato ai
capi I, N, R, AB).
Bertoni Mauro veniva ritenuto responsabile dei reati di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (art. 416 cod. pen.,
contestato al capo A, commesso fino al 19/06/2008), emissione di fatture per
operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74 del 2000, contestato ai capi B, C, D, AS,
AT, AU).
Maestri Franco veniva ritenuto responsabile dei reati di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (art. 416 cod. pen.,
contestato al capo A, commesso fino al 19/06/2008), e di emissione di fatture
per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74 del 2000, contestato ai capi C, AS,
AT).
Cestari Mauro veniva ritenuto responsabile dei reati di emissione di
fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74 del 2000, contestato ai capi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Q, AA), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74 del 2000, contestato al capo AC
commesso il 30/12/2008), e occultamento o distruzione di documenti contabili
(art. 10 d.lgs. 74 del 2000, contestato ai capi R, AB).
Ferraretti Patrizia veniva ritenuta responsabile dei reati di emissione di
fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74 del 2000, contestato al capo
T), e di omesso versamento di IVA (art. 10
ter
d.lgs. 74 del 2000, contestato
al capo U).
Cestari, Sbarro e Maestri venivano assolti dal reato di truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640
bis
cod. pen.,
contestato, in concorso con altri coimputati, al capo AV)
1.2. Con sentenza del 26 maggio 2015 la Corte di Appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva Bertoni, Maestri e
Sbarro dal reato associativo, e dichiarava estinti per prescrizione i reati di
emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi C e AS
(limitatamente ai fatti commessi fino al 18/02/2007, e contestati a Sbarro,
Maestri e Bertoni), ai capi
H
e L (contestati a Sbarro), e, riconosciute le
attenuanti generiche a Bertoni, Maestri, Cestari e Ferraretti, rideterminava le
pene inflitte in: anni 1, mesi 2, giorni 10 per Bertoni; anni 1, giorni 10 per
Maestri; anni 2, mesi 7 e giorni 15 per Sbarro; anni 1 e mesi 2 per Cestari;
anni
1
e giorni 15 per Ferraretti.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di Cestari Mauro, Avv. Gianni Ricciuti, deducendo i seguenti motivi
di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione: la responsabilità del Cestari, amministratore
della CBS dal 3.10.2007 al 19.6.2008 e della SISCO dal 2.5.2007, non è
sufficiente a fondarne la responsabilità per il reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti; la CBS era una società commerciale già operante da
molti anni, non creata fittiziamente; la sentenza impugnata non ha poi
considerato le dichiarazioni di Sbarro, che ha riferito di non aver coinvolto il
Cestari nel meccanismo truffaldino, né di averlo remunerato, ma di avergli
solo proposto di assumere la carica in virtù del rapporto di risalente amicizia e
fiducia; l'inconsapevolezza del Cestari si desume dal fatto che si limitava ad
apporre saltuariamente una firma su un atto pubblico di vendita; del resto, il
coinvolgimento di Cestari non emerge neppure dalle numerose intercettazioni
telefoniche; anzi, dalla conv. n. 1703 del 23.6.2008, captata dopo le
perquisizioni, Sbarro dichiara di voler chiarire la posizione di "tutti" quelli che
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