Ordinanza Nº 26982 della Corte Suprema di Cassazione, 24-10-2018

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:26982CIV
Court Rule Number26982
Date24 Ottobre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 1138-2015 proposto da:
DE LUCA DOMENICO ANTONIO FRANCESCO, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. DARDANELLI23, presso lo studio
dell'avvocato MATTEO ADDUCI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO giusta
procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE SAN FERDINANDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo
studio dell'avvocato ALESSANDRO FUSCO, rappresentato e
difeso dall'avvocato GAETANO CALLIPO in virtù di procura in
calce al controricorso;
-
controricorrente -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26982 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 24/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lettwlikmemorickdepositattxda parte ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Il Tribunale di Palmi rigettava la domanda di usucapione
promossa da De Luca Domenico Antonio Francesco ed avente
ad oggetto l'immobile sito in San Ferdinando, via Martire
Gerace 6 riportato in NCEU al foglio 6 part. 483, sub 16 e 17,
con la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite
temeraria.
La sentenza di primo grado rilevava che il Consiglio Regionale
della Calabria aveva attribuito al Comune di San Ferdinando gli
alloggi, i locali e le attrezzature urbane realizzati con il
finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno in località Praia di
San Ferdinando, a seguito degli espropri posti in essere ad
Eranova per la realizzazione del porto di Gioia Tauro, e che uno
di tali alloggi era appunto occupato dall'attore, sebbene
formalmente assegnato a tal Giuseppe Crea e Giuseppina
Todaro.
Tuttavia lo stesso non era suscettibile di usucapione, in quanto
facente parte del patrimonio indisponibile del Comune attesa la
sua destinazione ad un pubblico servizio, aggiungendo altresì
che appariva inverosimile che l'istante potesse occupare da
oltre venti anni un bene di cui risultavano conduttori dei
soggetti diversi.
Ric. 2015 n. 01138 sez. 52 - ud. 20-07-2018 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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