Ordinanza Nº 26573 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2016

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:26573CIV
Date21 Dicembre 2016
Court Rule Number26573
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
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-
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C-Pkg
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L. e
4.)
ORDINANZA
sul ricorso 24714-2015 proposto da:
MOSCHETTO DANII,A SANDRA MARIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo
studio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentata e difesa
dall'avvocato FABRIZIO FIlABERTO FIORITO giusta procura in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MOSCH 11' O
DARI() MARIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato
ANDRIA I,OCATl i i i, rappresentato e difeso dall'avvocato
SALVATORI NICOLOSI giusta procura in calce al controricorso;
- Controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26573 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
Data pubblicazione: 21/12/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1122/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA del 15/06/2015, depositata il 30/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
La Corte
rilevato che in ordine al ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,
presentato da Danila Sandra Maria Moschetto avverso sentenza della Corte
d'appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, l'ha
condannata a pagare a Dario Maria Moschetto la somma di C 154.605,65
oltre interessi legali in forza di una promessa a suo favore risultante da
scrittura privata del 12 ottobre 2004, è stata depositata relazione che
qualifica inammissibile il ricorso;
rilevato, in particolare, che la relazione evidenzia che devono essere
valutati congiuntamente il primo motivo - denunciante violazione e falsa
applicazione degli articoli 1988 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale
erroneamente ritenuto di individuare nella suddetta scrittura una promessa
di pagamento valida ed efficace - e il secondo - denunciante violazione e
falsa applicazione degli articoli 1411 e 2697 c.c. laddove la corte ha ritenuto
che, se si volesse qualificare tale scrittura come accordo bilaterale in favore
di terzo, Dario Maria Moschetto non sarebbe stato inadempiente del suo
onere probatorio - in quanto patiscono lo stesso vizio di inammissibilità ex
articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. rappresentato dalla non
autosufficienza, dal momento che, pur essendo entrambi incentrati sulla
valutazione della scrittura privata del 12 ottobre 2004, non la riproducono
né la trascrivono, neppure in parte, non la allegano al ricorso e non
specificano quando e dove sia stata prodotta in causa; per di più, le
censure, per la loro effettiva natura, perseguono una valutazione del
merito;
rilevato che la relazione, infine, osserva che il terzo motivo è inammissibile
per la sua assoluta genericità, essendo comunque consequenziale ai due
inaccoglibili precedenti motivi;
rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, le cui argomentazioni non
inficiano quanto osservato dalla sopra sintetizzata relazione, in quanto
adduce in sostanza che il giudice di legittimità avrebbe dovuto consultare
l'indice di produzione dei fascicoli, e che comunque la scrittura privata del
Ric. 2015 n. 24714 sez. M3 - ud. 25-10-2016
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
12 ottobre 2004 è stata prodotta dalla controparte nel giudizio di primo
grado, oltre che insieme al controricorso, ove il controricorrente ha altresì
specificato quando era stata in precedenza prodotta: è evidente che la
ricorrente non può avvalersi della specificità del controricorso, e che la
richiesta al giudice di legittimità di verificare globalmente l'indice di
produzione documentale dei fascicoli dei gradi di merito non è conforme al
principio di autosufficienza/specificità;
rilevato altresì che nella stessa memoria si adduce che sarebbe stato
denunciato nel primo e nel secondo libro il vizio motivazionale sotto il
profilo dell'assenza/apparenza e della irriducibile contraddittorietà/illogicità
manifesta, ma, a
autosufficienza;
ritenuto pertanto che quanto osservato dalla relazione
risulta a questo
tacer
d'altro, ciò
è assorbito
dalla carenza di
collegio condivisibile, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le
spese processuali, liquidate come da dispositivo;
ritenuto che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al
controricorrente le spese processuali, che liquida in C 3000, oltre a C 200 di
esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016
Il Près0ente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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