Ordinanza Nº 25108 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2015

Presiding JudgeFINOCCHIARO MARIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:25108CIV
Date14 Dicembre 2015
Court Rule Number25108
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 19349-2014 proposto da:
KAROUACH MOSTAPHA, KAROUACH KHADIJA,
KAROUACH ZOHRA, EL M_EKNASSI LAHCEN, KAROUACH
ABDELALI, ABOULMAJD MERIEM, LAKIILIL SAID,
KAROUACH MOHAMED, EL MEKNASSI FATIHA, EL
MEKNASSI BAHIJA, EL MEK1\IASSI ZITOUNIA, LAKHLIL
MOSTAFA', KAROUACH BOUAZZA, EL MEKNASSI
MOHAMED, HAROUN MERIEM, ABOULFATH AMINA,
I
MEKNASSI ABDELKADER, per legge domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato GIORGIO SOLETTA, giusta procura che dicesi su
foglio separato in atti;
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25108 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 14/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
TO,
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ACCIARO PARODI
LOGISTICA SRL, ALTANA MASSIMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1448/2012 del TRIBUNALE di SASSARI del
13/10/2012, depositata il 17/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2015
dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo
§ 1. —
È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art.
380-bis cod. proc. civ., datata 19.5.15 e regolarmente notificata ai
difensori delle parti (ed in particolare, quanto a quello dei ricorrenti, a
mezzo fax addì 1.10.15 ed il 16.9.15 con biglietto presso la Cancelleria
di questa Corte per carenza di valida elezione di domicilio in Roma),
relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Sassari n. 1448
del 12.10.12 (l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile
ex
art. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. con ordinanza della corte di
appello di quel capoluogo del 10.6.14,
la cui data di comunicazione è in via
di accertamento),
del seguente letterale tenore:
«I. -
è proposto, articolato su di un unitario e complessivo
motivo, ricorso per la cassazione della sentenza del tribunale di
Sassari indicata in epigrafe, il gravame avverso la quale è stato
dichiarato inammissibile,
ex
art. 348-bis cod. proc. civ., con
ordinanza della sezione distaccata di corte di appello di quel
capoluogo. In particolare, Said Lakhlil, Amina Aboulfath (in proprio e
quale esercente la responsabilità genitoriale su Zineb Karouach),
Mohamed Karouach, Mostapha Karouach, Khadija Karouach, Abdelali
Karouach, Bouazza Karouach, in proprio e nelle qualità di cui
appresso; Meriem Aboulmajd, Mohamed Karouach e Zohra
Karouach, in persona del loro procuratore Bouazza Karouach, Lahcen
Ric. 2014 n. 19349 sez. M3 - ud. 12-11-2015
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
El Meknassi, Abdelkrim El Meknassi, Abdelkader El Meknassi,
Mohamed El Meknassi, Bahija El Meknassi, Zitounia El Meknassi,
Fatiha El Meknassi, in persona del loro procuratore Bouazza
Karouach, nonché Meriem Haroun, in proprio e quale esercente la
responsabilità genitoriale su Asmaa Khareoua, in persona del
procuratore Mostafà Lakhlil, avevano citato in giudizio la Acciaro
Parodi Logistica srl, Massimo Altana e la Fondiaria-SAI ass.ni
- nella
rispettiva qualità di proprietaria, conducente ed assicuratrice RcA del
veicolo addotto come responsabile dell'evento - per conseguirne la
solidale condanna al risarcimento patito per il decesso, a seguito di
un grave sinistro stradale in agro di Codrongianus e nel quale erano
deceduti i rispettivi congiunti Larbi Karouach, Najat El Meknassi e
Karima El Meknassi. Nessuno degli intimati notifica controricorso.
§ 2.
- Il ricorso va trattato in camera di consiglio - ai sensi
degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. - per la possibilità di
esservi dichiarato inammissibile.
§ 3.
- Pare superflua la stessa illustrazione del motivo di
ricorso (di complessiva "violazione e falsa applicazione degli artt.
2043 e 2054, comma secondo, cod. civ. - 140 e 141 del D.lvo 30
aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni - artt. 115 e 116
nonché dell'art. 348 bis c.p.c."):
- infatti il ricorso, pur correttamente diretto contro la sentenza
del tribunale, è carente di indicazioni non solo e non tanto sulla data
di comunicazione dell'ordinanza
ex
art. 348-ter cod. proc. civ. (il
decorso dei sessanta giorni dalla quale renderebbe inammissibile per
tardività l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, a
prescindere dalle formalità con cui la prima sia avvenuta: Cass., ord.
5 novembre 2014, n. 23526), quanto soprattutto della trascrizione
dell'atto di appello e dell'indicazione delle ragioni dell'ordinanza di
inammissibilità;
- eppure (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a
8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un
richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di
primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, cod.
Ric. 2014 n. 19349 sez. M3 - ud. 12-11-2015
-3-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa
ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.,
costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la
conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è
necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa
analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione
dell'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare
l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al
vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del
gravame (in tal senso, altresì: Cass., ord. 15 maggio 2014, n.
10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936).
§ 4. - Del ricorso va proposta allora al Collegio -
impregiudicato l'esame di ogni altro profilo anche in punto di rito, tra
cui l'apparente carenza di specificità di formulazione del motivo, che
si estrinseca in un'intricata commistione di fatto e di diritto - la
declaratoria di inammissibilità».
Motivi della decisione
5
2. - Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti
hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per
essere ascoltate.
5
3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione, anche perché
confermate dalla giurisprudenza di questa Corte pure successiva a
quella già richiamata nella relazione medesima (tra le altre: Cass. ord.
12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. 27 marzo 2015,
IL
6279; Cass. ord. 30
marzo 2015, n. 6336; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27
maggio 2015, n. 10876).
5
4. - Inoltre, la mancata indicazione in ricorso della data di
Ric. 2014 n. 19349
sez.
M3 - ud. 12-11-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
comunicazione dell'ordinanza di secondo grado, requisito 'processuale
specifico di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di primo
grado, è stata di recente qualificata come ulteriore ragione di
inammissibilità del ricorso (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236).
§ 5.
— Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso va dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere
sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi svolto
attività difensiva gli intimati.
§ 6.
— Deve, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma
1
-
quater
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della
1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi
o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice
dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la
definisce, a dare atto — senza ulteriori valutazioni discrezionali — della
sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o
improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte
dell'impugnante integralmente soccombente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
da lui proposta, a norma del comma
1
-
bis
del medesimo art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, co.
1
-
quater,
d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co.
1
-
bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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