Ordinanza Nº 24969 della Corte Suprema di Cassazione, 10-10-2018

Presiding JudgeORICCHIO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24969CIV
Date10 Ottobre 2018
Court Rule Number24969
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 14610-2016 proposto da:
CAMPANALE ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'Avvocato
MARCO MERELLI, ed elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria civile della suprema Corte di Cassazione, in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 1;
- ricorrente -
contro
COMUNE di SESTO FIORENTINO, in persona del Commissario
straordinario
pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocato
FRANCO ZUCCHERMAGLIO, dell'Avvocatura comunale, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo
Nappi in ROMA, VIA AGRI 1
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 4194/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata il 26/11/2015;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24969 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: BELLINI UBALDO
Data pubblicazione: 10/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
In data 27.7.2009 veniva notificato ad ALESSANDRO
CAMPANALE l'accertamento n. 4963R/2009/V Pr. 14125/2009, di
violazione dell'art. 146 C.d.S. (passaggio con semaforo rosso), in
data 19.6.2009,nel COMUNE di SESTO FIORENTINO, mediante
rilevamento automatico da postazione fissa; in particolare, la
sanzione comminata era pari ad C 150,00, oltre C 10,15 per
spese di notifica, per un totale di C 160,15, con la sanzione
accessoria della decurtazione di punti 6 dalla patente di guida.
Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze, depositato in data
10.11.2009, Alessandro Campanale si opponeva al suddetto
verbale di accertamento.
Si costituiva il Comune di Sesto Fiorentino chiedendo il
rigetto dell'opposizione e la conferma del verbale opposto.
Con sentenza depositata il 19.1.2011, il Giudice di Pace di
Firenze rigettava il ricorso confermando il verbale di
accertamento e la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, con
compensazione delle spese.
Avverso detta sentenza, mai notificata, Alessandro
Campanale proponeva appello innanzi al Tribunale di Firenze,
chiedendo che fosse dichiarata estinta l'obbligazione di
pagamento della sanzione per mancata valida notifica nel
termine di 150 giorni dall'accertamento e/o per l'inutilizzabilità
dei dati comunicati e/o trattati in violazione del D.Lgs. 196/2003.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino, il
quale chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato,
confermando la legittimità del verbale opposto.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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