Ordinanza Nº 24026 della Corte Suprema di Cassazione, 26-09-2019

Presiding JudgeCRUCITTI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24026CIV
Court Rule Number24026
Date26 Settembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n.13808/2013 proposto da Leppo [Erancescg
rappresentato e difeso da se stesso con domicilio eletto in Roma via glei
cqD Gracchi
n.15M
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-Ricorrente-
Contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12
Intimata
Avverso
la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio
n.
46/10/ 2012 depositata il 13/04/2012.
Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di
consiglio del 30/04/2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24026 Anno 2019
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: PANDOLFI CATELLO
Data pubblicazione: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rilevato
Leppo Marco Fabio, esercente la professione di avvocato, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n.46/10/2012
depositata il 13/04/2012
La vicenda scaturisce dall'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di
IRAP per gli anni dal 2003 al 2007 avanzata dal contribuente e sulla quale si è
formato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione.
Il contribuente inoltrava, perciò, ricorso alla CTP che lo accoglieva, per cui
l'Ufficio formulava appello alla CTR che decideva in senso favorevole
all'Amministrazione con la decisione in esame.
Il ricorrente articolava il ricorso in quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate
depositava atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza
di discussione
Con il primo motivo, in riferimento all'art. 360 c.1 n.3 cpc, la parte deduce
violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e art. 57 d.lgs 546/92 per
non aver la CTR accolto le eccezioni di inammissibilità delle domande e delle
eccezioni nuove proposte dall'Amministrazione solo in grado di appello.
Con il secondo, in riferimento all'art. 360 c.1 n.5 c.p.c., si duole che la CTR
abbia omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità di eccezioni nuove
proposte solo in appello.
Con il terzo, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e segg. del d.lgs
446/97 avendo la CTR affermato la sussistenza dell'obbligazione tributaria sulla
base della presenza, invece inesistente, di lavoro subordinato nell'esercizio
dell'attività professionale.
Con il quarto, articolato ai sensi dell'art.360 c.1 n.5 c.p.c., censura la sentenza
per l' omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe esaminato la
circostanza dedotta dal contribuente, secondo cui l'Agenzia delle Entrate, per le
annualità 2003 e 2004, non aveva dedotto la sussistenza di autonoma
organizzazione.
Il ricorrente presentava memoria.
Considerato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
I primi due motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.
Quanto al primo, relativo alla mancata declaratoria da parte del giudice
regionale della inammissibilità di nuove "eccezioni" introdotte
dall'Amministrazione, per la prima volta solo in appello, è da ritenere che
l'ufficio non abbia introdotto nuovi motivi di indagine, cioè eccezioni in senso
stretto, ma abbia dedotto mere difese legittimamente consentite, cioè meri
argomenti di fatto
/
necessari per contrastare la motivazione della sentenza di
primo grado. Ha, pertanto, ritenuto di sottolineare - l'Ufficio appellante - il
contributo e la presenza, in ausilio all'attività del contribuente, di lavoro
dipendente, indottavi, appunto, dalla decisione della CTP che l'aveva escluso
ed aveva accolto il ricorso proprio per non essere emersa
"la presenza di
collaboratori continui, né dipendenti".
Con ciò negando il presupposto del
tributo, cioè la presenza di un'autonoma organizzazione di supporto all'attività
professionale.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è da ritenere che
l'accertamento della sussistenza o meno di una organizzazione autonoma e
quindi dell'apporto organico di collaboratori o dipendenti fosse già parte del
thema decidendum.
E, peraltro, nella specie, il giudizio ha ad oggetto
l'impugnazione del silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso, rispetto alla quale
l'onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti del diritto ad ottenerlo, grava
sul contribuente
(ex multis
Cass Ord. n. 27580/2018).
Nel caso in esame, non si è, perciò, in presenza del divieto di "nova" in appello,
ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel processo tributario, come questa Corte ha più volte affermato, il divieto di
proporre nuove eccezioni in appello, posto dal richiamato art. 57, riguarda solo
le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono
nuovi temi di indagine. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12651 del 23/05/2018).
Il secondo motivo, in relazione all'art.360 c1 n.5 c.p.c., con cui il ricorrente
lamenta l'omessa motivazione sulle ragioni per cui la CTR aveva esaminato
l'appello, benché la parte avesse eccepito fosse basato su motivi nuovi, è
inammissibile. Infatti, la censura prospettata, anche ai sensi della vecchia
formulazione dell'art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. (applicabile
ratione temporis),
deve
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pur sempre riguardare un "fatto" inteso come accadimento naturalistico,
mentre nella specie si lamenta il mancato esame delle eccezioni sollevate dalla
parte.
Appare, invece, fondato il terzo motivo con cui il ricorrente ha lamentato che
l'ufficio "avesse affermato del tutto apoditticamente la sussistenza
dell'obbligazione tributaria
/
sulla base di inesistente ricorrenza di lavoro
subordinato, nonché del presunto uso non occasionale del lavoro altrui,
omettendo di valutare gli altri aspetti ritenuti indispensabili per configurare la
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e ss. Del d.lgs 446/97".
Questa Corte, sulla scia delle Sezioni Unite (sent. n.9451 del 2016), ha più
volte affermato che in tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma
organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni
strumentali eccedenti, secondo
l'"id quod plerumque accidie,
il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure
si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia
dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
(ex multis
Ordinanza n.9786/2018)
Nel caso in esame, la CTR ha ritenuto applicabile l'imposta sul solo presupposto
che il contribuente, negli anni interessati, si era avvalso "delle prestazioni rese
da uno studio contabile e dell'opera prestata da lavoratori dipendenti..."
ritenendo per ciò solo: "...quindi sussistono i presupposti di legge per
l'imposizione...". La Commissione aveva specificato che il ricorrente aveva
fruito dell'apporto di due collaboratori.
Invero, la richiamata giurisprudenza ha posto come principio di diritto che per
l'assoggettamento all'imposta non sia sufficiente che il professionista si sia
avvalso di lavoro altrui, ma anche che tale collaborazione sia non occasionale e
che non attenga a mansioni meramente esecutive.
Il giudice regionale ha
/
invece ritenuto sufficiente come requisito la presenza
y
di
lavoratori dipendenti, senza, peraltro, precisarne le mansioni. La parte ha
negato la circostanza, richiamando quanto già dedotto nell'atto d'appello,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
secondo cui, nell'arco di tempo in questione, si era avvalso soltanto dell'opera
occasionale di professionisti per la tenuta della contabilità, di studi legali siti
fuori Roma ai quali aveva affidato incombenze non potute svolgere
personalmente, di un medico per la definizione in via stragiudiziale di una
pratica assicurativa. E quindi non di lavoratori dipendenti, ma di collaboratori
non continuativi.
La motivazione della sentenza impugnata contrasta, pertanto, con la
documentazione prodotta, senza che sia stato possibile attingere ulteriori
elementi di valutazione e di giudizio dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate, che
non ha resistito con controricorso.
Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Ord. n.640/2019), può
ravvisarsi nella pronuncia violazione dell'art. 360 c.1.n.3 c.p.c. per aver, il
giudice regionale, nell'interpretarlo, attribuito all'art. 2 e segg. del d.lgs 446/97
un'ampiezza di contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in
essa delineata, non conformandosi all'elaborazione giurisprudenziale della
Corte volta a definire contorni e presupposti del tributo.
Può infine ritenersi assorbito, dal motivo accolto, il quarto con cui il ricorrente
lamenta il mancato esame della circostanza dedotta, secondo la quale l'Ufficio
non aveva contestato la decisione del primo giudice nella parte relativa agli
anni 2003 e 2004. Il motivo accolto infatti afferisce all'intero periodo in
contestazione e quindi anche agli anni suindicati.
La decisione impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa
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della controversia
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n/az' e ed anche per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa
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rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Il Pre 'dente
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