Ordinanza Nº 22765 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22765CIV
Date12 Settembre 2019
Court Rule Number22765
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 11498/2015 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Preca Brummel Spa,
rappresentata e difesa dagli Avv. Massimo
Basilavecchia e Massimo Fabio, con domicilio eletto presso l'Avv.
Piero Sandulli in Roma via F. Paolucci de' Calboli, n. 9, giusta
procura speciale in calce alla memoria ex art. 381.bis.1. c.p.c.;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 5600/35/14, depositata il 28 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO CHE
Preca Brunnmel Spa impugnavano gli avvisi di rettifica e di
contestazione delle sanzioni, emessi dall'Agenzia delle dogane in
relazione all'avvenuta importazione di capi di abbigliamento dalla
Cina tra il 2008 e il 2010 mediante vendite successive sull'assunto
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22765 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 12/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'indebita dichiarazione del valore della prima vendita, nonché,
attese le caratteristiche della merce, che vedeva l'apposizione di
loghi e marchi famosi (quali Walt Disney, Warner Bros, e altri), per
non aver incluso nel valore in dogana i diritti di licenza.
La ricorrente rilevava che il valore indicato era corrispondente
al prezzo della precedente vendita, legittimamente scelto ex art.
147 DAC, in base al principio del
first sale price,
e che le royalties
erano state regolarmente pagate alle licenzianti, mentre per
l'acquisto dei prodotti si era rivolta a fornitori non comunitari terzi.
La Commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il
ricorso. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con quattro
motivi. Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con
memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 36, comma 2, n. 4
d.lgs. n. 546 del 1992 e nullità della sentenza.
Evidenzia l'Ufficio che la CTR, a fronte di quattro ricorsi avverso
pari atti di accertamento, ha statuito in termini contrastanti
nonostante l'unicità del pvc posto a fondamento di tutte le riprese
(in particolare, nella presente e nella 5598/35/14 ha disatteso
entrambi i rilievi; nella sentenza n. 5597/35/14 ha ritenuto fondato
il rilievo in punto di royalties e infondato quello sul
first sale price,
mentre con la sentenza n. 5596/35/14 ha statuito in termini
antitetici), chiedendo altresì la riunione dei ricorsi per comprovare
la censura.
1.1. Il motivo è infondato per l'assorbente considerazione che il
dedotto vizio di motivazione apparente o insanabilmente
contraddittoria deve emergere direttamente dalla sentenza oggetto
di specifica impugnazione, che deve essere tale da non rendere
percepibile il fondamento della decisione perché recante
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