Ordinanza Nº 20716 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2019

Presiding JudgeCORRENTI VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20716CIV
Court Rule Number20716
Date31 Luglio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 12830-2015 proposto da:
MARTINI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato GUIDO
FIORENTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIANFRANCO NASUTI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BARBANO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato
NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MARIO NOBERASCO giusta procura a
margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 449/2014 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 02/04/2014;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20716 Anno 2019
Presidente: CORRENTI VINCENZO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 31/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate da entrambe le parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Barbano Francesca conveniva in giudizio Martini Cinzia
dinanzi al Tribunale di Savona, deducendo di essere
proprietaria di un appartamento in Savona alla via Niella 4 sc.
dx, int. 5, e che la convenuta era a sua volta proprietaria di un
appartamento sovrastante, posto sotto il tetto di copertura
dell'edificio, distinto con il n. int. 6.
Lamentava che la convenuta aveva sfondato la soletta di
separazione tra le due unità immobiliari, facendo passare dei
tubi di scarico degli impianti a servizio della sua unità
immobiliare, invadendo in tal modo la proprietà attorea e
provocando lesioni ed infiltrazioni.
Concludeva affinché, previo accertamento della proprietà della
porzione di sottotetto sovrastante la propria unità immobiliare,
la convenuta fosse condannata alla rimozione dei tubi di
scarico indebitamente collocati nonché al risarcimento del
danno.
Si costituiva la convenuta la quale deduceva di essere esclusiva
proprietaria del sottotetto sia per usucapione sia per acquisto a
titolo derivativo, evidenziando che le infiltrazioni erano dovute
a carente manutenzione del tetto.
Espletata CTU, il Tribunale accertava il nesso di pertinenzialità
esistente tra la porzione di sottotetto non abitabile oggetto
della domanda attorea e l'unità immobiliare appartenente a
quest'ultima, e per l'effetto condannava la convenuta a
Ric. 2015 n. 12830 sez. 52 - ud. 15-04-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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