Ordinanza Nº 20673 della Corte Suprema di Cassazione, 20-07-2021
Presiding Judge | MANZON ENRICO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2021:20673CIV |
Court Rule Number | 20673 |
Date | 20 Luglio 2021 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ha pronunciato la seguente
ULO-
20(pQ--
ORDINANZA
Sul
rkvro
iscritto al n 3169 del ruòlò
enernle dell'anno
2018
proposto
da ;
STANLEYBET MALTA LIMITED
in persona del suo legale
rappresentante
pro tempore
rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall'avv. Daniela Agnello e con domicilio eletto in Roma presso lo
studio dell'avv. Roberta Feliziani in via Crescenzio n. 269;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
in persona del
Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 3680/18/17 della Commissione tributaria
regionale del Lazio - Sez. Latina depositata il 20.06.2017, non
notificata;
udita nella camera di consiglio del 28.4.2021 la relazione svolta dal
consigliere Vincenzo Galati;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20673 Anno 2021
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: GALATI VINCENZO
Data pubblicazione: 20/07/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale
del Lazio ha rigettato l'appello della contribuente e quindi confermato
confermava la sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità
dell'atto impugnato, avviso di accertamento relativo al mancato
assolvimento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse
di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, oltre a sanzioni ed interessi, per
operazioni svoltesi nell'anno 2009.
L'avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente in
qualità di coobbligata in solido di Sport Games s.r.l. rappresentata da
Cargnelutti Daniele.
La CTR ha rigettato, preliminarmente, le eccezioni relative alla
mancata notifica del PVC stante la sua genericità ed alla mancata
allegazione degli atti prodotti nella fase endoprocedimentale dalla
contribuente, con particolare riferimento alla risposta al questionario.
Nel merito, l'appello è stato respinto ritenendo che:
la fattispecie in esame è disciplinata dal d.lgs. n. 504 del 1998 che,
all'art. 3, comma 1, individua quali soggetti passivi dell'imposta unica
coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le
scommesse, nonché dalla successiva norma interpretativa di cui
all'art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010, secondo cui
soggetto passivo dell'imposta è chiunque, anche se in assenza o in
caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo,
anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero,
concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, sicché, anche
nel caso di svolgimento di attività di raccolta scommesse mediante un
intermediario da parte di
bookmaker
estero che operi privo di
concessione, come nel caso di specie, sussiste la responsabilità del
medesimo in caso di omesso pagamento dell'imposta unica;
l'attività del ricevitore e quella del
bookmaker
estero sono da
ricondursi ad una fattispecie da valutarsi nel suo complesso, essendo
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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