Ordinanza Nº 20670 della Corte Suprema di Cassazione, 20-07-2021

Presiding JudgeMANZON ENRICO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:20670CIV
Court Rule Number20670
Date20 Luglio 2021
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
(flat
ORDINANZA
2C ?o
Sul ricorso iscritto al n. 3045 del ruolo generale dell'anno 2018
proposto da:
STANLEYBET MALTA LIMITED
in persona del suo legale
rappresentante
pro tempore
rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall'avv. Daniela Agnello e con domicilio eletto in Roma presso lo
studio dell'avv. Roberta Feliziani in via Crescenzio ne. 269;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
in persona del
Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente
-
Avverso la sentenza n. 3b81/13/17 della Commissione tributaria
regionale del Lazio - Sez. Latina depositata il 20.06.2017, non
notificata;
udita nella camera di consiglio del 28.4.2021 la relazione svolta dal
consigliere Vincenzo Galati;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20670 Anno 2021
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: GALATI VINCENZO
Data pubblicazione: 20/07/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale
del Lazio ha rigettato l'appello della contribuente e quindi confermato
la sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità dell'atto
impugnato, avviso di accertamento relativo al mancato assolvimento
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse di cui al d.lgs.
n. 504 del 1998, oltre a sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi
nell'anno 2009.
L'avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente in
qualità di coobbligata in solido di Mario De Santis, già titolare
dell'omonima ditta individuale, ora cessata.
La CTR ha rigettato, preliminarmente, le eccezioni relative alla
mancata notifica del PVC stante la sua genericità ed alla mancata
allegazione degli atti prodotti nella fase endoprocedimentale dalla
contribuente, con particolare riferimento alla risposta al questionario.
Nel merito, l'appello è stato respinto ritenendo che:
la fattispecie in esame è disciplinata dal d.lgs. n. 504 del 1998 che,
all'art. 3, comma 1, individua quali soggetti passivi dell'imposta unica
coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le
scommesse, nonché dalla successiva norma interpretativa di cui
all'art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010, secondo cui
soggetto passivo dell'imposta è chiunque, anche se in assenza o in
caso di inefficacia della concessione, gestisce con .qualunque mezzo,
anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero,
concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, sicché, anche
nel caso di svolgimento di attività di raccolta scommesse mediante un
intermediario da parte di
bookmaker
estero che operi privo di
concessione, come nel caso di specie, sussiste la responsabilità del
medesimo in caso di omesso pagamento dell'imposta unica;
l'attività del ricevitore e quella del
bookmaker
sono da ricondursi ad
una fattispecie da valutarsi nel suo complesso, essendo finalizzate ad
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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