Ordinanza Nº 19296 della Corte Suprema di Cassazione, 19-07-2018

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:19296CIV
Date19 Luglio 2018
Court Rule Number19296
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
C ,L)e
sul ricorso iscritto al n. 2163/2013 R.G. proposto da
OMBA - IMPIANTI & ENGINEERING S.P.A., in persona del legale rappresen-
tante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo del RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE con la CO.GE.ME. S.r.l., rappresentata e difesa
dagli Avv. Tomaso Galletto e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14A/4;
- ricorrente -
contro
2006 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. in liquidazione, in persona del liquida-
tore p.t. Roberto Fantini, rappresentata e difesa dagli Avv. Mariano Protto e
Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,
via Maria Cristina, n. 2;
-
controricorrente
-
e
SITALFA S.P.A., ITINERA S.P.A. e MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A., in
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19296 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 19/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
proprio e nella qualità di società incorporante dell'Edilizia & Costruzioni
S.r.l.;
-
intimate
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 974/12 depositata il
31 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. L'OMBA - Impianti & Engineering S.p.a., in proprio e nella qualità di
mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la
Co.Ge.Me. S.r.l., subappaltatore dei lavori di realizzazione delle strutture
portanti degli impalcati metallici dei viadotti Millaures, Geney e Villards della
autostrada A32 nel tratto Savoulx-Bardonecchia, convenne in giudizio la
2006 Soc. Consortile a r.I., appaltatrice dei predetti lavori nell'ambito degli
interventi previsti per i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, nonché i so-
ci della stessa, Sitalfa S.p.a., Mattioda Pierino & Figli S.p.a., Edilizia & Co-
struzioni S.r.l. e Itinera S.p.a., per sentirli condannare al pagamento della
somma di Euro 318.483,74 otre IVA, a titolo di revisione dei prezzi o d'in-
dennizzo per l'ingiustificato arricchimento.
Premesso di aver provveduto anche all'approvvigionamento dell'acciaio
necessario per la realizzazione delle opere, come previsto dal contratto sti-
pulato il 4 giugno 2004, affermò di aver diritto, in deroga al divieto della re-
visione dei prezzi previsto dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
alle compensazioni previste dall'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 a seguito dell'incremento dei prezzi dei materiali ferrosi da co-
struzione verificatosi a partire dal 2004, nella misura indicata dai decreti del
Ministero delle infrastrutture 30 giugno 2005 e 14 ottobre 2006.
Si costituirono le convenute e resistettero alla domanda, sostenendo
che l'art. 1, comma 550, della legge n. 311 del 2004 non era applicabile al
contratto di subappalto, ed aggiungendo che l'attrice aveva rinunciato alla
richiesta di maggiori compensi ai sensi degli artt. 1660 e 1664 cod. civ.; af-
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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