Ordinanza Nº 19154 della Corte Suprema di Cassazione, 19-07-2018

Presiding JudgeSCRIMA ANTONIETTA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:19154CIV
Date19 Luglio 2018
Court Rule Number19154
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 6824-2015 proposto da:
GIORICO
HOTELS
SRL
in
persona
del
suo
R.G.N. 6824/2015
Amministratore
Unico,
Dott.
MARCELLO
GIORICO,
cron.
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1
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI
Rep.
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82,
presso lo studio dell'avvocato MARIO FIANDANESE,
Ud. 15/03/2018
rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO DORE
CC
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
Consumi -
contestazione
- Onere
della prova
contro
COMUNE ALGHERO , in persona del Sindaco in carica
suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. MARIO
BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA
1
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19154 Anno 2018
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: SAIJA SALVATORE
Data pubblicazione: 19/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
TROVATO,
rappresentato
e
difeso
dall'avvocato
GIUSEPPE MANNI giusta procura a margine del
controricorso;
I
- controricorrente -
1 0
avverso la sentenza n. 53/2014 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 08/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAIJA;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
N. 6824/15 R.G.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 14.2.2003, la società Carlos V 88 s.r.I., proprietaria
dell'Hotel Carlos V in Alghero, convenne in giudizio il Comune di Alghero,
contestando le pretese dell'ente per corrispettivo di somministrazione di acqua
- riportate in una diffida stragiudiziale e in successive fatture, tutte recapitate
nel 2002 - per gli anni dal 1994 al 1997 e dal 1999 al 2000, per complessivi C
69.090,00. L'attrice dedusse che le pretese erano erronee, anche a causa
dell'inesatto adempimento dell'ente, giacché l'erogazione del servizio era
discontinua e inidonea a garantire le proprie esigenze (tanto che era stato
necessario dotarsi di cisterna, con sistema di sollevamento dell'acqua ai piani
alti); il sistema di misurazione non era a norma di legge in quanto privo di
valvola di sfiato; una gran quantità di acqua (pari al 40%) andava dispersa
nella vetusta rete, con costi ripartiti tra tutti gli utenti, compresa essa attrice;
non erano mai stati definiti standard di qualità generali e specifici; le tariffe
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erano state adottate dalla Giunta Municipale e non, invece, dal Consiglio
Comunale; il Comune aveva comunque contabilizzato, per taluni periodi,
consumi presunti e non effettivi; eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale,
ex art. 2948, n. 4, c.c., per i crediti vantati fino al 1997. Concludeva in
conformità, chiedendo in particolare accertarsi la misura del corrispettivo
dovuto per i consumi effettivi e previa disapplicazione delle delibere tariffarie
illegittime, con riduzione dello stesso corrispettivo, a titolo risarcitorio o
indennitario, per l'inesatto adempimento del fornitore, anche in via equitativa,
con condanna del Comune al risarcimento del danno emergente per gli esborsi
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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