Ordinanza Nº 18056 della Corte Suprema di Cassazione, 05-07-2019

Presiding JudgeAMENDOLA ADELAIDE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:18056CIV
Court Rule Number18056
Date05 Luglio 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
t
ORDINANZA
sul ricorso 16907-2017 proposto da:
ERCULEO LUIGI in qualità di procuratore speciale di
TOADER NECULAI e TOADER GIGI rispettivamente padre e
fratello della defunta GHINEA MARIA, nonché per
GHINEA CORNELIU, in proprio e nella qualità di erede
di GHINEA MARIA, GHINERA DAN SEBASTIAN, GHINEA
BEATRICE,
rispettivamente
moglie
e
figli,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
70,
presso
lo
studio
dell'avvocato
MAURIZIO
MASSATANI, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL in
2019
447
1
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18056 Anno 2019
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 05/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
persona del suo procuratore speciale Dott. ALESSANDRO
BETTMANN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MENDOLA 198, presso lo studio dell'avvocato MARIO
MATTICOLI, che la rappresenta e difende;
ALLIANZ SPA in persona del legale rappresentante
Dott. PINO ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata
in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio
dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e
difende;
- controricorrenti -
nonchè contro
ATIS SNC DI PERI CRISPINO MARIO FRANCO , CEOPLAN
IONICA ;
- intimati
-
avverso la sentenza n. 2282/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G.N. 16907/17
Udienza del 21 febbraio 2019
FATTI DI CAUSA
1. Il 31.8.2003 a Civitella Val di Chiana (AR) si verificò un sinistro
stradale che coinvolse:
(a)
un autoveicolo Ford Fiesta, del quale erano comproprietari
Corneliu Ghinea e Ionica Ceoplan, condotto da quest'ultima,
assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla Società
Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. (d'ora innanzi, "la Cattolica"),
sul quale erano trasportati i coniugi Corneliu Ghinea e Maria Ghinea
ed i loro due figli, Don Sebastian Ghinea e Beatrice Ghinea;
(b)
l'autobus Iveco di proprietà della società ATIS di Peri Crispino
Mario e Franco s.n.c. (d'ora innanzi, "la ATIS"), assicurato contro i
rischi della responsabilità civile dalla società RAS s.p.a. (poi divenuta
Allianz s.p.a., e come tale d'ora innanzi sempre indicata).
Il sinistro consistette in un urto antero-posteriore tra l'autobus e
l'autoveicolo, in prossimità d'uno svincolo autostradale.
2. In conseguenza dell'urto:
-
Corneliu Ghinea (trasportato) patì lesioni personali;
-
sua moglie (Maria Ghinea) e i suoi due figli (Don Sebastian e
Beatrice), tutti trasportati, morirono.
3. Da questo sinistro scaturirono due processi.
Un primo giudizio venne introdotto dalla società ATIS dinanzi al
Tribunale di Arezzo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
derivanti dal danneggiamento del mezzo di sua proprietà, e si
concluse con una sentenza definitiva della Corte d'appello di Firenze,
che attribuì a Ionica Ceoplan una responsabilità dell'80% nella
causazione del sinistro, ed al conducente dell'autobus il restante 20%.
Il secondo giudizio è il presente, che venne introdotto nel 2005
dinanzi al Tribunale di Milano da Corneliu Ghinea (come s'è detto,
Pagina 3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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