Ordinanza Nº 15181 della Corte Suprema di Cassazione, 03-04-2014

Presiding JudgeMANNINO SAVERIO FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:15181PEN
Date03 Aprile 2014
Court Rule Number15181
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Tornassi Daniela, n. a Frosinone il 26/10/1982,
avverso la ordinanza del Tribunale di Frosinone, in data 23/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D'Ambrosio, che ha concluso, in principalità, per la sospensione del
processo con rimessione alla Corte di Giustizia CE e, in subordine, per
l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. D. Agnello, che ha concluso, in
principalità, per l'annullamento senza rinvio e, in subordine, per il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE;
Penale Ord. Sez. 3 Num. 15181 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
Data Udienza: 05/02/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
..
OSSERVA
A) Il fatto
1.
Con ordinanza del 23/09/2013 il Tribunale del riesame di Frosinone ha
rigettato la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di convalida di
perquisizione e sequestro adottato dal P.M. presso il Tribunale di Frosinone di
alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse
sportive o su altri eventi nei confronti di Tornassi Daniela quale prestatrice di
servizio in Italia della Stanleybet Malta Ltd. per il reato di cui all'art. 4, commi 1
e 4
bis,
I. n. 401 del 1989 in relazione all'art. 37 della I. n. 388 del 2000 e all'art.
88 T.u.l.p.s.
Infatti, in data 27/08/2013, personale del nucleo mobile della Guardia di Finanza
di Frosinone aveva proceduto ad un controllo amministrativo nell'agenzia gestita
da Tornassi Daniela ed esercente attività di "altre elaborazioni elettroniche di
dati", riscontrando la mancanza dell'autorizzazione di cui al predetto art.88 e
aveva così proceduto al sequestro in questione poi convalidato dal P.M..
2.
Ha presentato ricorso Tornassi Daniela lamentando violazione di legge nonché
carenza ed illogicità della motivazione.
Premesso che Stanleybet Malta è munita di licenza e autorizzazione nello Stato
in cui ha sede legale e che sussistono ancora ostacoli alla partecipazione della
stessa alle gare indette dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(AAMMS), contenendo le ultime procedure di gara gli stessi limiti e vincoli già
censurati dagli organi giudiziari nazionali e comunitari, osserva in particolare che
il d.l. 02/03/2012 n. 16 e la relativa documentazione attuativa non realizzano il
fine, dichiaratamente perseguito, dell'adeguamento dell'ordinamento di settore ai
principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle
cause Costa e Cifone per porre rimedio alla illegittima esclusione di Stanley dalle
precedenti gare del 1999 e del 2006 rilevando come il Consiglio di Stato, con la
sentenza del 20/08/2013 n. 4199, intervenuta su impugnazione avverso
sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso presentato contro il
provvedimento di mancato annullamento o revoca delle concessioni rilasciate
nonché la richiesta di sospensione della gara prevista dal decreto-legge stesso,
ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria sulla nuova normativa della
gara del 2012.
Dopo avere diffusamente riepilogato le vicende normative, amministrative e
giudiziarie che hanno interessato sino ad oggi in particolare la disciplina
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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