Ordinanza Interlocutoria Nº 13833 della Corte Suprema di Cassazione, 22-05-2019

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:13833CIV
Date22 Maggio 2019
Court Rule Number13833
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 6223/2015 proposto da:
Brunella Maria Iride e Erpoli Pier Carlo, elettivamente domiciliati in
Roma, via E. Faà Di Bruno, 4 presso lo studio dell'avvocato Sergio
Nicola Aldo Scicchitano, che li rappresenta e difende
-ricorrenti -
contro
Banca Popolare Commercio Industria Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Igino Giordani 80, presso lo studio dell'avvocato Pier Paolo Perin che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giulio Bocci
-controricorrente -
2
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13833 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 22/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1956/2014 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 27/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 7/6/2007 Piercarlo Erpoli
e Maria Iride Brunella hanno convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale di Milano la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.,
con la quale avevano stipulato un contratto di negoziazione,
aprendo anche un conto corrente e un conto titoli, lamentando la
violazione degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n.58 del
24/2/1998 e dal Regolamento Consob n.11522 del 1998 e
domandando conseguentemente la risoluzione del contratto per
inadempimento della Banca e la sua condanna al risarcimento dei
danni derivanti da un ordine di acquisto di titoli di Stato argentini,
in contropartita diretta, per un valore di C 26.000,00.
La Banca convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto della
domanda e in via subordinata la valorizzazione a scomputo o la
restituzione dei titoli.
Con sentenza del 23/1/2009 il Tribunale di Milano ha
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Piercarlo Erpoli,
divenuto cointestatario del conto solo successivamente
all'operazione di acquisto in questione; ha ritenuto adeguata al
profilo dell'attrice l'operazione di investimento; ha escluso che
fosse stato denunciato dagli attori un conflitto di interessi, che non
è configurato, di per sé, dalla vendita in contropartita diretta dei
titoli; non ha reputato provato il nesso causale fra inadempimento
informativo e il danno subito, perché all'epoca dell'operazione il
titolo di stato argentino non presentava una rischiosità diversa da
quella di altri Paesi emergenti.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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