Ordinanza Nº 13513 della Corte Suprema di Cassazione, 20-05-2019

Presiding JudgeORILIA LORENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:13513CIV
Court Rule Number13513
Date20 Maggio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 25995-2015 proposto da:
CATANEO GIUSEPPINA, CRISTALLI MARIA CARMELA
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1,
presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPOy LONGO, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO
PATELLI e MARCO FRANZINI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
GATTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TRIONFALE 6551, presso lo studio dell'avvocato MARIA
GIOVANNA RUO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ENRICO ALL'OCA in virtù di procura in calce I
controricorso;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13513 Anno 2019
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 20/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 2816/2015 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/02/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie di parte ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Giorgio Gatti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Como Cataneo Giuseppina e Cristalli Carmela affinché fosse
accertato che le convenute, al fine di recuperare il sottotetto
delle loro proprietà, avevano sopraelevato un piano
dell'originaria costruzione, con la realizzazione di un nuovo
secondo
(pang)
fuori terra con tetto a falde, e che tale
costruzione era posta a distanza non legale dalla porzione di
immobile di proprietà dell'attore, e cioè del secondo piano - o
terzo- fuori terra, di cui al mappale n. 743 sub 11 , nonché che
fosse accertato che le nuove costruzioni delle convenute
avevano finestre e balcone a distanza illegale dalla parete
dell'attore, con la conseguente condanna a regolarizzare tutte
le violazioni dette in relazione alla distanza di legge, il tutto
altresì con il risarcimento del danno. {)
Si costituivano le convenute che instavano per il rigetto della
domanda, deducendo la legittimità urbanistica delle opere
eseguite, in quanto debitamente autorizzate dal Comune,
richiamando la possibilità di costruire in aderenza, stante
l'assenza sul muro di confine di finestre altrui, ed attesa la
vincolatività dei patti di cui all'atto di divisione a suo tempo
intercorso tra i danti causa delle parti.
Inoltre assumevano che le aperture sul muro di proprietà
dell'attore non potevano essere qualificate come finestre, in
quanto non consentivano l'affaccio diretto od obliquo.
Ric. 2015 n. 25995 sez. 52 - ud. 22-02-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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