Ordinanza Interlocutoria Nº 10818 della Corte Suprema di Cassazione, 30-03-2020

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10818PEN
Date30 Marzo 2020
Court Rule Number10818
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GERBINO MASSIMO nato a VITTORIA il 17/03/1979
MANGIAMELI GIUSEPPE ANDREA nato a Lamezia terme il 24/03/1976
SCHEMBRI GIUSEPPE nato a Gela il 13/06/1981
avverso la sentenza del 18/12/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Gerbino Massimo e Schembrì Giuseppe e
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo e
quarto motivo di ricorso e per l'inammissibilità nel resto per Mangiameli Giuseppe
Andrea.
udito il difensore Avv. Flavio Giacomo Salvo Sinatra, difensore di Gerbino Massimo,
Mangiameli Giuseppe Andrea (per questo imputato anche in sostituzione per delega
orale del codifensore Avv. Carmelo Tuccio) e Schembri Giuseppe insiste per
l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Ord. Sez. 1 Num. 10818 Anno 2020
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 26/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con decisioni di merito tra loro conformi - sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 6
dicembre 2017 e sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 18 dicembre
2018 — sono state definite le posizioni degli attuali ricorrenti nel modo che segue:
a)
Gerbino Massimo : affermazione di penale responsabilità per il fatto descritto al capo n.
2 (art.74 dPR n.309/90) e per quello descritto al capo n. 3 (art.73 dPR n.309/90) con
condanna, ritenuta la continuazione interna e quella con altro fatto già giudicato, alla pena
complessiva di anni ventuno di reclusione;
b)
Mangiameli Giuseppe Andrea : affermazione di penale responsabilità per il fatto descritto
al capo n. 2 (art.74 dPR n.309/90) e per quelli descritti ai capi n. 3 (art.73) e n. 4 (art. 73)
con riconoscimento attenuanti generiche equivalenti (ad esclusione aggravante di cui
all'art.7 d.l.n.152 del 1991) con condanna, ritenuta la continuazione interna, alla pena di
anni quindici di reclusione;
c)
Schembri Giuseppe : affermazione di penale responsabilità per i fatti descritti al capo
n.1 (art.416
bis
cod.pen.), al capo n.2 (art.74 dPR n.309/90 ) e al capo n. 3 (art.73) con
condanna, concesse generiche equivalenti (ad esclusione aggravante di cui all'art.7
d.l.n.152 del 1991), ritenuta la continuazione interna e quella con altro fatto già giudicato,
alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione.
1.1 Quanto ai fatti oggetto del processo, va in sintesi evidenziato che la decisione di primo
grado ricostruisce alcuni scenari associativi relativi alle vicende della organizzazione
mafiosa denominata
cosa nostra
nel territorio di Gela, anche servendosi di accertamenti
divenuti definitivi, ai sensi dell'art.238
bis
cod.proc.pen. .
In particolare, viene preso in esame il periodo successivo al decesso di Emmanuello
Daniele, avvenuto il 3 dicembre del 2007, e le attività svolte - specie nel campo dello
smercio delle sostanze stupefacenti - dal gruppo Rinzivillo, cui aderivano taluni degli
imputati.
Figura centrale, secondo i giudici del merito, risulta essere quella di Gerbino Massimo, già
condannato con decisione definitiva per la pregressa appartenenza al gruppo Rinzivillo e
qui giudicato per la correlata organizzazione dedita allo smercio di sostanze stupefacenti.
Il periodo storico preso in esame va dal 2008 al 2013 ma le attività investigative di maggior
rilievo appaiono realizzate negli anni 2010 e 2011.
1.2 Le fonti dimostrative utilizzate nella decisione di primo grado per ricostruire le condotte
contestate agli imputati risultano essere rappresentate da:
- collaboratori di giustizia facenti parte della medesima organizzazione mafiosa come Di
Stefano Roberto, Cascino Emanuele, Billizzi Massimo Carmelo, Celona Emanuele, Nicastro
Davide, Gammino Gianluca;
2
7r2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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